Articolo 204 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Rogatorie alle autorità estere e ai consoli italiani

Dispositivo

Note

(1) Allarogatoria internazionale, ossia l'atto con cui l'autorità giudiziaria di uno Stato richiede a quella di un altro Stato di compiere determinate attività processuali, va fatto ricorso quando devono essere assunti mezzi di prova riguardanticittadini stranieri. In particolare, quanto alla testimonianza, è riconosciuto il diritto dello straniero ad essere sentito davanti al giudice del luogo di residenza.Si ritiene che con la rogatoria possa essere assunto qualunque mezzo istruttorio ad eccezione, per alcuni, del libero interrogatorio delle parti.L'assunzione della prova avviene secondo le norme processuali straniere che non siano in contrasto con i principi di ordine pubblico italiano.

(2) Larogatoria consolareconsiste nella delega di atti compiuta da un organo giurisdizionale italiano - il giudice - ad un altro organo dello stesso Stato - il console. Ad essa si ricorre quando il mezzo di prova riguardacittadini italiani residenti all'estero.Il console delegato è equiparato al giudice istruttore delegato ai sensi dell'art. 203 del c.p.c., con la differenza che la delega è in questo caso obbligatoria e non lasciata alla discrezione del giudice delegante.

(3) Il termine fissato dal giudice per l'espletamento della rogatoria internazionale o consolare può essere prorogato ai sensi dell'art. 203 del c.p.c., richiamato esplicitamente dalla norma in commento.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 17301/2013

2Cass. civ. n. 17299/2013

3Cass. civ. n. 539/1986

4Cass. civ. n. 3071/1962