Articolo 207 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Processo verbale dell'assunzione

Dispositivo

Dell'assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice (1).

Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante [che le sottoscrive] (3).

Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le dichiarazioni descrive il contegno della parte e del testimone (2).

Note

(1) La trascrizione nel verbale d'udienza dovrebbe essere effettuata dal cancelliere, sotto la direzione del giudice: trattandosi di atto pubblico, esso fa piena prova fino a querela di falso. Come noto, tuttavia, nella prassi ciò non avviene a causa dell'elevato volume delle cause civili e della carenza di personale di cancelleria. Di tale compito si fanno quindi carico, solitamente, i difensori.La mancanza della sottoscrizione del cancelliere rappresenta un vizio meramente formale che non comporta la nullità del verbale.La correzione di errori od omissioni materiali presenti nel verbale non richiede il ricorso al procedimento previsto per la correzione delle sentenze e delle ordinanze (art. 287 del c.p.c.): se gli errori od omissioni emergono nel corso della verbalizzazione, le eventuali correzioni vanno fatte in calce all'atto senza cancellare la parte eliminata o modificata (46 disp. att.); se essi, al contrario, emergono dopo la chiusura del verbale, il giudice potrà correggerli ordinando la rinnovazione dell'atto documentato.

(2) E' l'art. 116, secondo comma, c.p.c., a prevedere in via generale che il giudice possa trarre dal contegno delle parti durante il processo argomenti di prova; allo stesso modo, egli può valutare come indizi i comportamenti dei testimoni durante l'assunzione della prova orale. Non assume, invece, alcuna rilevanza la sua impressione soggettiva sui testimoni o sulle parti.

(3) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall 'art. 45 comma 1 lett. c) del D. L. 24 giugno 2014 n.90, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 9389/2007

La mancata assistenza del cancelliere nella formazione del processo verbale di udienza o l'omessa sottoscrizione del detto verbale da parte del cancelliere stesso non comportano l'inesistenza o la nullità dell'atto, in quanto la funzione del cancelliere ha soltanto natura integrativa di quella del giudice e le predette mancanze non incidono sull'idoneità dell'atto al concreto raggiungimento degli scopi cui è destinato. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Roma, 29 Dicembre 1999).(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 9389 del 20 aprile 2007)

2Cass. civ. n. 22841/2006

In carenza di una specifica comminatoria di nullità, il mancato rispetto delle norme relative alla dettatura e alla redazione del processo verbale (artt. 57 e 130 c.p.c.) non vizia l'udienza civile e non rende gli atti in essa compiuti inidonei al raggiungimento del loro scopo, tenuto conto, altresì, che con la sottoscrizione del giudice viene ugualmente soddisfatta la finalità sostanziale di attribuire pubblica fede a quanto documentato nel verbale medesimo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22841 del 25 ottobre 2006)