Articolo 207 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Processo verbale dell'assunzione

Dispositivo

Note

(1) La trascrizione nel verbale d'udienza dovrebbe essere effettuata dal cancelliere, sotto la direzione del giudice: trattandosi di atto pubblico, esso fa piena prova fino a querela di falso. Come noto, tuttavia, nella prassi ciò non avviene a causa dell'elevato volume delle cause civili e della carenza di personale di cancelleria. Di tale compito si fanno quindi carico, solitamente, i difensori.La mancanza della sottoscrizione del cancelliere rappresenta un vizio meramente formale che non comporta la nullità del verbale.La correzione di errori od omissioni materiali presenti nel verbale non richiede il ricorso al procedimento previsto per la correzione delle sentenze e delle ordinanze (art. 287 del c.p.c.): se gli errori od omissioni emergono nel corso della verbalizzazione, le eventuali correzioni vanno fatte in calce all'atto senza cancellare la parte eliminata o modificata (46 disp. att.); se essi, al contrario, emergono dopo la chiusura del verbale, il giudice potrà correggerli ordinando la rinnovazione dell'atto documentato.

(2) E' l'art. 116, secondo comma, c.p.c., a prevedere in via generale che il giudice possa trarre dal contegno delle parti durante il processo argomenti di prova; allo stesso modo, egli può valutare come indizi i comportamenti dei testimoni durante l'assunzione della prova orale. Non assume, invece, alcuna rilevanza la sua impressione soggettiva sui testimoni o sulle parti.

(3) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall 'art. 45 comma 1 lett. c) del D. L. 24 giugno 2014 n.90, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 9389/2007

2Cass. civ. n. 22841/2006