Articolo 208 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Decadenza dall'assunzione
Dispositivo
(1) Se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova, il giudice istruttore la dichiara decaduta dal diritto di farla assumere (2), salvo che l'altra parte presente non ne chieda l'assunzione (3).
La parte interessata può chiedere nell'udienza successiva al giudice la revoca dell'ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova (4). Il giudice dispone la revoca con ordinanza, quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte (5).
Note
(1) Articolo così sostituito dalla l. 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza dal 30 aprile 1995.
(2) Secondo parte della dottrina, la norma si applica sia alle prove assunte su richiesta di parte che a quelle disposte d'ufficio. Per altri, invece, se la prova è disposta d'ufficio, il giudice dovrebbe poter procedere all'assunzione anche se nessuna delle parti sia comparsa.La disciplina della decadenza non si applica sicuramente alla consulenza tecnica in quanto mero strumento di ricerca della prova.
(3) L'istanza della parte presente diretta all'assunzione della prova richiesta dalla parte non comparsa impedisce che la prova "fuoriesca" dal processo: per fare questo, la parte interessata deve assumersi gli oneri connessi alla prova, come la citazione dei testimoni.
(4) L'ordinanza che dichiara la decadenza è revocabile sia dal giudice istruttore che dal collegio. Revocata l'ordinanza, la prova deve essere assunta o nella stessa udienza in cui è stata disposta la revoca o in udienza successiva all'uopo fissataexart. 202 del c.p.c..La decadenza dall'assunzione può essere anche implicitamente dedotta dalla dichiarazione del g.i. di chiusura della fase istruttoria e fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
(5) Il giudice istruttore valuta a sua discrezione l'esistenza di una causa non imputabile alla parte incorsa in decadenza dall'assunzione della prova.
Massime giurisprudenziali (13)
1Cass. civ. n. 1926/2021
In ipotesi di assunzione frazionata della prova testimoniale, la decadenza per mancata comparizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 104 disp. att. c.p.c. e 208 c.p.c., non si estende a tutta la prova già ammessa ma opera unicamente in relazione all'udienza nella quale in concreto la prova stessa doveva essere assunta e limitatamente alle attività ivi previste. (Nella specie, è stata ritenuta illegittima la pronuncia con cui la parte non comparente all'udienza fissata per l'escussione di un teste per parte era stata dichiarata decaduta da tutta la prova richiesta ed ammessa, non avendo il giudice ridotto la lista testimoniale bensì solo limitato e disciplinato l'assunzione). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 18/02/2016).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 1926 del 28 gennaio 2021)
2Cass. civ. n. 9840/2018
Spetta esclusivamente al giudice del merito, in base al disposto di cui agli artt. 208 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c., valutare se sussistono giusti motivi per revocare l'ordinanza di decadenza della parte dal diritto di far escutere i testi per la sua mancata comparizione all'udienza fissata, esulando dai poteri della Corte di cassazione accertare se l'esercizio di detto potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 25/02/2014).(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 9840 del 20 aprile 2018)
3Cass. civ. n. 14827/2016
In materia di prova testimoniale, la parte che non abbia provveduto all'intimazione dei testi ammessi non può sottrarsi alla relativa decadenza deducendo l'asserita violazione dalla normativa vigente in materia di comunicazioni telematiche, per essere stato utilizzato - ai fini della comunicazione dell'ordinanza di ammissione della prova - il formato cd. "pdf zip", giacché il suo impiego non muta il contenuto del documento informatico, ma comprime lo stesso in modo che occupi uno spazio minore, sicché il difensore non può invocare su queste basi la scusabilità nell'errore in cui sia incorso, potendo dal medesimo esigersi l'utilizzo di idonea configurazione del computer tale da consentire l'accesso al documento nel formato compresso.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14827 del 20 luglio 2016)
4Cass. civ. n. 11819/2015
In materia di prova testimoniale, l'intimazione dei testi per l'udienza destinata alla loro escussione costituisce adempimento delegabile dal difensore impedito, sicché la mera allegazione di un certificato medico non integra, di per sé, una giustificazione idonea ad escludere la sanzione della decadenza dalla prova ex artt. 208 cod. proc. civ. e 104 disp. att. cod. proc. civ., in difetto di dimostrazione della concreta incidenza dell'addotto impedimento rispetto al tipo di attività difensiva da svolgere, nonché della totale compromissione della capacità di porre, comunque, in essere la richiesta condotta.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11819 del 8 giugno 2015)
5Cass. civ. n. 20777/2012
La disposizione di cui all'art. 208 c.p.c., concernente la decadenza dall'assunzione della prova, trova applicazione nei confronti del giuramento decisorio, il quale essendo deferito su fatti e tendendo al loro accertamento, costituisce un mezzo di prova vero e proprio. Ne consegue che anche nelle controversie soggette al rito del lavoro il giudice, dichiarata la decadenza della prova, è tenuto a fissare un'udienza successiva, per dar modo alla parte non comparsa di instare, se del caso, per la rimessione in termini e per consentire la eventuale difesa della stessa parte, dovendosi ritenere che, ove il giudice d'appello ometta tale adempimento, decidendo la causa subito dopo la declaratoria di decadenza, la sentenza sia viziata da "error in procedendo".(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 20777 del 23 novembre 2012)
6Cass. civ. n. 4189/2010
Spetta esclusivamente al giudice del merito, in base al disposto degli artt. 208 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c. valutare se sussistano giusti motivi per revocare l'ordinanza di decadenza della parte dal diritto di fare escutere i testi per mancata comparizione all'udienza all'uopo fissata, ovvero per mancata intimazione degli stessi, esulando dai poteri della S.C. accertare se l'esercizio di detto potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4189 del 22 febbraio 2010)
7Cass. civ. n. 15908/2006
In tema di revoca dell'ordinanza di decadenza dall'assunzione della prova, la «causa non imputabile» che, ai sensi dell'art. 208 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 26 della legge 26 novembre 1990, n. 353), legittima la suddetta revoca va valutata dal giudice di merito, senza che detta valutazione, se correttamente e adeguatamente motivata, possa essere sindacata in sede di legittimità; in ogni caso, «la causa non imputabile» dovendo consistere in un fatto esterno alla sfera di controllo della parte o del suo difensore, che dev'essere specificamente allegato e spiegato nella sua efficienza causale, non può risolversi in una mancanza di diligenza, non può quindi consistere in un difetto di organizzazione della propria attività professionale da parte del difensore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato la nullità dell'ordinanza con cui il giudice di merito aveva revocato la dichiarazione di decadenza, sul presupposto che la mancata comparizione della parte e del suo difensore all'udienza fissata per l'assunzione della prova era stata determinata dal fatto che l'ordinanza di ammissione non era stata notificata a mani del difensore, ma presso il suo studio, nelle mani di un dipendente che ne aveva omesso la consegna per imprecisati «gravi motivi familiari»).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15908 del 13 luglio 2006)
8Cass. civ. n. 17766/2004
In tema di prova testimoniale, la norma di cui all'art. 208 c.p.c. come novellata dalla riforma del 1990 — che prevede la sanzione di decadenza dalla prova se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova — va interpretata nel senso che la decadenza debba essere dichiarata di ufficio dal giudice, e non più su istanza della parte comparsa come nel precedente regime normativo, senza che sia rilevante che la controparte interessata abbia sollevato la relativa eccezione all'udienza successiva. (Nella specie, prima di ogni altra difesa e prima comunque dell'espletamento della prova stessa), non risultando previsto alcun onere di formulare l'eccezione di decadenza nella medesima udienza in cui si è verificata.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 17766 del 2 settembre 2004)
9Cass. civ. n. 12279/1998
La facoltà per le parti di chiedere la riammissione all'espletamento dei mezzi istruttori, prevista dall'ultimo comma dell'art. 208 c.p.c., deve ritenersi sussistente sia nel caso di precedente espressa declaratoria di decadenza dal diritto di far assumere la prova, sia nel caso in cui una declaratoria di identico contenuto sia implicita essendo stata emessa ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, la suddetta facoltà va esercitata in sede di riassunzione della causa.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 12279 del 3 dicembre 1998)
10Cass. civ. n. 7881/1994
L'ordinanza di chiusura della fase istruttoria e di rimessione della causa al collegio adottata dal giudice istruttore immediatamente dopo la rituale e tempestiva eccezione di decadenza dall'assunzione della prova, ai sensi dell'art. 104 att. c.p.c., per la mancata intimazione dei testimoni, deve ritenersi contenente un legittimo provvedimento implicito di decadenza del diritto alla ulteriore assunzione della prova testimoniale, restando escluso che la parte possa articolare gli stessi mezzi istruttori in secondo grado, ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c., non essendo concessa tale facoltà per ovviare a decadenze e preclusioni verificatesi nel pregresso stadio del processo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7881 del 27 settembre 1994)
11Cass. civ. n. 3502/1987
Al fine di considerare decaduta la parte da una prova testimoniale già ammessa, per mancata indicazione dei testi da escutere o per altra causa, è irrilevante il fatto che il giudice istruttore non abbia emesso una esplicita pronuncia di decadenza, dovendo questa ritenersi implicitamente contenuta nel provvedimento di chiusura della fase istruttoria e di rimessione della causa al collegio, soprattutto quando tale rimessione sia stata disposta dopo la espressa rinunzia della parte all'escussione della prova.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3502 del 9 aprile 1987)
12Cass. civ. n. 1374/1987
La rinunzia al mandato proveniente dal difensore di una delle parti non costituisce legittimo motivo di rinvio della trattazione della causa, essendo solo in facoltà del giudice di concederlo, ove ne ravvisi l'opportunità, qualora la rinunzia sia avvenuta all'udienza o in tempo immediatamente precedente. Ma la facoltà del giudice di rinviare la causa neppure sussiste se l'udienza è destinata all'assunzione di una prova testimoniale, giacché, a norma dell'art. 208 c.p.c., se in tale udienza non si presenta la parte che l'ha dedotta, il giudice, sulla precisa istanza della parte comparsa, deve dichiarare la decadenza di quella assente dal diritto di farla assumere.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1374 del 9 febbraio 1987)
13Cass. civ. n. 4900/1977
La decadenza dal diritto di far assumere la prova, prevista dall'art. 208 c.p.c., opera per il caso di mancata comparizione delle parti nel giorno fissato per l'inizio o la prosecuzione della prova medesima, e, quindi, postula che il giudice, nell'espletamento dei suoi doveri d'ufficio, abbia determinato il tempo, il luogo ed il modo dell'assunzione del mezzo istruttorio, a norma dell'art. 202 c.p.c. Tale decadenza, pertanto, non può trovare applicazione per la diversa ipotesi in cui il giudice non abbia fissato detta udienza, ancorché la parte interessata non abbia provveduto a sollecitarlo in proposito.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4900 del 11 novembre 1977)