Articolo 208 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Decadenza dall'assunzione

Dispositivo

Note

(1) Articolo così sostituito dalla l. 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza dal 30 aprile 1995.

(2) Secondo parte della dottrina, la norma si applica sia alle prove assunte su richiesta di parte che a quelle disposte d'ufficio. Per altri, invece, se la prova è disposta d'ufficio, il giudice dovrebbe poter procedere all'assunzione anche se nessuna delle parti sia comparsa.La disciplina della decadenza non si applica sicuramente alla consulenza tecnica in quanto mero strumento di ricerca della prova.

(3) L'istanza della parte presente diretta all'assunzione della prova richiesta dalla parte non comparsa impedisce che la prova "fuoriesca" dal processo: per fare questo, la parte interessata deve assumersi gli oneri connessi alla prova, come la citazione dei testimoni.

(4) L'ordinanza che dichiara la decadenza è revocabile sia dal giudice istruttore che dal collegio. Revocata l'ordinanza, la prova deve essere assunta o nella stessa udienza in cui è stata disposta la revoca o in udienza successiva all'uopo fissataexart. 202 del c.p.c..La decadenza dall'assunzione può essere anche implicitamente dedotta dalla dichiarazione del g.i. di chiusura della fase istruttoria e fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

(5) Il giudice istruttore valuta a sua discrezione l'esistenza di una causa non imputabile alla parte incorsa in decadenza dall'assunzione della prova.

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. civ. n. 1926/2021

2Cass. civ. n. 9840/2018

3Cass. civ. n. 14827/2016

4Cass. civ. n. 11819/2015

5Cass. civ. n. 20777/2012

6Cass. civ. n. 4189/2010

7Cass. civ. n. 15908/2006

8Cass. civ. n. 17766/2004

9Cass. civ. n. 12279/1998

10Cass. civ. n. 7881/1994

11Cass. civ. n. 3502/1987

12Cass. civ. n. 1374/1987

13Cass. civ. n. 4900/1977