Articolo 210 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Ordine di esibizione alla parte o al terzo
Dispositivo
Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'articolo [118], l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo (1), il giudice istruttore, su istanza di parte [94 disp. att.] (2), può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo (3).
Nell'ordinare l'esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione [95 disp. att.].
Se l'esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposto l'istanza di esibizione [90] c.p.c.].
Se la parte non adempie senza giustificato motivo all'ordine di esibizione, il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e può da questo comportamento desumere argomenti di prova a norma dell'articolo [116], secondo comma (4).
Se non adempie il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 (4).
Note
(1) L'art. 118 del c.p.c.stabilisce che l'ispezione può essere ordinata se non comporti un grave danno per la parte o per il terzo, senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli artt.200 e201 c.p.p. (segreto professionale o d'ufficio).Il giudice potrà ordinare l'esibizione solo se la prova del fatto da dimostrare non è acquisibile in nessun altro modo: tale valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del g.i., il quale non deve specificare le ragioni per cui ritiene di pronunciare l'ordine.Tuttavia, è indispensabile che l'ordine di esibizione sia impartito solo per gli atti la cui acquisizione al processo sia necessaria o quantomeno molto influente per la decisione della causa.
(2) L'istanza di esibizione è sempre necessaria, tranne nel caso previsto dall'art. 2711 del c.c.in relazione all'esibizione dei libri contabili per estrarne le registrazioni concernenti la controversia nonché scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la causa stessa.L'istanza di parte presuppone in ogni caso: l'interesse del richiedente; la certezza dell'esistenza del documento, che deve essere precisamente indicato; la prova della effettiva possibilità di consegnare il documento o la cosa; l'indicazione del soggetto cui è rivolto l'ordine.
(3) Il giudice si pronuncia sull'esibizione con ordinanza, revocabile e modificabile ai sensi degli artt.177 e178.La parte destinataria dell'istanza di parte è tenuta a conservare la documentazione oggetto della richiesta sino a che il giudice abbia definitivamente provveduto in ordine all'esibizione.
(4) Comma inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Massime giurisprudenziali (29)
1Cass. civ. n. 38062/2021
La discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui il contribuente lamentava la mancata adozione dell'ordine di esibizione della documentazione bancaria e fiscale detenuta dall'Agenzia delle Entrate, benché la relativa acquisizione in sede stragiudiziale, ai fini della successiva produzione in giudizio, gli fosse estremamente agevole, sia mediante richiesta nei confronti delle banche interessate, sia mediante l'esercizio del diritto di accesso agli atti di cui all'art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990). (Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 20/11/2014).(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 38062 del 2 dicembre 2021)
2Cass. civ. n. 31251/2021
L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto. (Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 09/12/2015).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 31251 del 3 novembre 2021)
3Cass. civ. n. 27412/2021
In tema di poteri istruttori del giudice, l'emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 21/01/2019).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 27412 del 8 ottobre 2021)
4Cass. civ. n. 5068/2021
In tema di prova civile, la richiesta formulata da una delle parti, volta ad ottenere dal terzo l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di un documento contenente dati personali dell'altra parte, non può essere respinta per solo il fatto che il richiedente non abbia fatto istanza di accesso ex d.lgs. n. 196 del 2003, poiché le ragioni di protezione dei dati personali sono per legge recessive rispetto alle esigenze di giustizia e, in un'ottica di concentrazione delle tutele, si deve favorire la composizione dei diversi interessi in un'unica sede, secondo le regole proprie di quest'ultima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, per statuire sul diritto del coniuge divorziato alla quota di TFR incassato dall'altro, aveva accolto la richiesta di ordinare al suo datore di lavoro l'esibizione del documento contenente la relativa liquidazione). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 28/02/2017).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 5068 del 24 febbraio 2021)
5Cass. civ. n. 13903/2020
In ipotesi di cessione d'azienda, poiché i creditori sociali (non avendo la disponibilità dei libri contabili del loro debitore che divenga poi cedente) al fine di provare il fondamento della loro pretesa, possono valersi unicamente dello strumento dell'ordine di esibizione emesso dal giudice ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nell'ambito del giudizio instaurato nei confronti del cessionario, la relativa richiesta, in quanto funzionale alla possibilità di applicazione della responsabilità solidale ex art. 2560, comma 2, c.c., si sottrae al regime comune di discrezionalità nell'emanazione di un ordine di esibizione da parte del giudice (nella specie la S.C. ha espresso il principio nell'ambito di un giudizio di opposizione allo stato passivo, proposto dalla parte che si affermava creditrice dell'azienda successivamente ceduta a società poi fallita, in cui il giudice di merito non si era pronunciato sulla domanda di esibizione dei libri contabili dell'impresa cedente). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 24/04/2018)(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 13903 del 6 luglio 2020)
6Cass. civ. n. 32265/2019
Nel rito del lavoro, nel ricorrere dei presupposti di coerenza rispetto ai fatti allegati dalle parti e di indispensabilità al fine di percorrere una pista probatoria palesata dagli atti, i poteri-doveri officiosi di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c. possono essere esercitati dal giudice in deroga non solo alle regole sulle prove dettate dal codice civile, ma anche alle norme sull'assunzione delle prove dettate per il rito ordinario e quindi, quanto all'esibizione di cose e documenti, a prescindere dall'iniziativa di parte (in deroga all'art. 210 c.p.c.) e, quanto alla consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, a prescindere dal consenso di tutte le parti alla consultazione di documenti non precedentemente prodotti (in deroga all'art. 198 c.p.c.).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 32265 del 10 dicembre 2019)
7Cass. civ. n. 29237/2019
In tema di risarcimento del danno derivante da violazione degli artt. 2 e ss. della l. n. 287 del 1990, il giudice non può decidere la causa applicando meccanicamente il principio dell'onere della prova, ma è chiamato a rendere effettiva la tutela dei privati che agiscono in giudizio, tenuto conto dell'asimmetria informativa esistente tra le parti nell'accesso alla prova, sicché, fermo restando l'onere dell'attore di indicare in modo sufficientemente plausibile seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza e a ledere il suo diritto di godere del beneficio della competizione commerciale, il giudice è tenuto a valorizzare in modo opportuno gli strumenti di indagine e conoscenza che le norme processuali già prevedono, interpretando estensivamente le condizioni stabilite dal codice di procedura civile in tema di esibizione di documenti, richiesta di informazioni e consulenza tecnica d'ufficio, al fine di esercitare, anche officiosamente, quei poteri d'indagine, acquisizione e valutazione di dati e informazioni utili per ricostruire la fattispecie anticoncorrenziale denunciata. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/09/2015)(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 29237 del 12 novembre 2019)
8Cass. civ. n. 8007/2018
L'art. 184 bis c.p.c. (applicabile "ratione temporis" alla fattispecie) consente, qualora la necessità di richiedere un ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. abbia tratto origine dalle novità, imprevedibili "ex ante", insorte per effetto dell'andamento dell'attività istruttoria, di chiedere la rimessione in termini alla parte che sia incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile, purché sussista un nesso di causalità tra gli esiti della prima attività istruttoria e la proposizione della seconda istanza. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 17/04/2013).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 8007 del 30 marzo 2018)
9Cass. civ. n. 2148/2017
Integrando l'inosservanza dell'ordine di esibizione di documenti un comportamento dal quale il giudice può, nell'esercizio di poteri discrezionali, desumere argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c., non è censurabile in sede di legittimità, neanche per difetto di motivazione, la mancata valorizzazione dell'inosservanza dell'ordine ai fini della decisione di merito.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 2148 del 27 gennaio 2017)
10Cass. civ. n. 27231/2014
Nel caso in cui, nel corso di un giudizio civile, venga formulata istanza di esibizione documentale ex art. 210 cod. proc. civ., la parte nei cui confronti tale istanza è formulata è tenuta - in ossequio al dovere di lealtà e probità processuale ex art. 88 cod. proc. civ. e alla stregua del principio di acquisizione della prova, in forza del quale, un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa - a conservare la relativa documentazione fino a quando il giudice non abbia definitivamente e negativamente provveduto sulla stessa, sicché, ove la documentazione venga distrutta dopo la presentazione dell'istanza e durante il tempo di attesa per la formazione della decisione definitiva sulla stessa, la mancata conservazione è suscettibile di essere valutata come argomento di prova ex art. 116 cod. proc. civ. (Nella specie, relativa alla domanda di attribuzione della indennità di diaria per i turni di servizio, l'avvenuta distruzione di una parte dei tabulati dei detti turni era stata apprezzata dalla corte territoriale per l'accoglimento della domanda, tenuto conto del principio di prova costituito dalla documentazione ancora reperibile).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 27231 del 22 dicembre 2014)
11Cass. civ. n. 11671/2014
L'inosservanza del termine ordinatorio per ottemperare all'ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. non comporta l'inutilizzabilità a fini probatori della relativa produzione documentale, non potendosi ravvisare alcuna lesione del diritto di difesa della controparte, la quale, al contrario, è favorita dalla possibilità, mediante l'intervento del giudice, di acquisire al processo un documento o un'altra cosa in possesso di un terzo o dell'altra parte, dovendosi ritenere una diversa soluzione irragionevole in quanto consentirebbe alla parte di rendere inutilizzabile per l'accertamento dei fatti proprio quella documentazione, la cui acquisizione al processo sia stata richiesta dalla sua controparte e ritenuta necessaria dal giudice.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11671 del 26 maggio 2014)
12Cass. civ. n. 14656/2013
Non può essere ordinata, in relazione al disposto dell'art. 210 cod. proc. civ., l'esibizione in giudizio delle cartelle cliniche relative ai ricoveri ospedalieri di una persona defunta, su istanza degli eredi di questa ed allo scopo di provarne l'incapacità di intendere e di volere al momento in cui era stata fatta una donazione, trattandosi di documenti relativi ai dati personali della persona deceduta, di cui gli interessati possono di loro iniziativa acquisire copia, ai sensi dell'art. 9 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, senza alcuna indispensabilità, pertanto, dell'esercizio del potere del giudice.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14656 del 11 giugno 2013)
13Cass. civ. n. 28639/2011
In caso di negozio che richieda "ad substantiam" la forma scritta, qualora il documento contrattuale sia stato consegnato da un contraente all'altro, che si rifiuti poi di restituirlo, resta preclusa al primo, che intenda far valere i diritti scaturenti dal contratto, la possibilità di ricorso alla prova testimoniale, non ricorrendo un'ipotesi di perdita incolpevole del documento ai sensi dell'art. 2724, n. 3, c.c., ma un'ipotesi di impossibilità di procurarsi la prova del contratto ai sensi del precedente n. 2 di detta norma, con la conseguente esclusione di ogni deroga al divieto della prova testimoniale ai sensi dell'art. 2725 c.c. anche al limitato fine della preliminare dimostrazione dell'esistenza del documento, necessaria per ottenere un ordine di esibizione da parte del giudice ai sensi dell'art. 210 c.p.c..(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 28639 del 23 dicembre 2011)
14Cass. civ. n. 17602/2011
L'istanza di esibizione degli estratti conto bancari di soggetti mutuanti, proposta al fine di provare, da parte del mutuatario, l'intervenuta estinzione del mutuo, è inammissibile per genericità ove la stessa sia formulata con riferimento ad un certo periodo di tempo senza indicazione di date ed importi versati, giacché l'esigenza di specificità, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c., riveste ancor più rilievo allorchè si tratti di ordine di esibizione nei confronti delle banche. Infatti, posto che condizione di ammissibilità dell'istanza di esibizione è, ai sensi del combinato disposto degli artt. 118 e 210 c.p.c., l'inidoneità a procurare grave danno, la anzidetta richiesta esplorativa determinerebbe, invece, un pregiudizio del diritto alla riservatezza per la divulgazione di notizie estranee alla causa, che gli interessati avrebbero legittimo interesse a mantenere segrete in quanto relative alla propria vita privata.(Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 17602 del 23 agosto 2011)
15Cass. civ. n. 6439/2010
I provvedimenti, positivi o negativi, emessi dal giudice di merito sulla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., sono censurabili in sede di legittimità se non sorretti da motivazione sufficiente; in quanto, con particolare riferimento alla denegata ammissione del mezzo di prova, il diniego si traduce in un vizio della sentenza qualora, in sede di controllo - sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica - dell'esame e della valutazione compiuti dal giudice di merito, risulti che il ragionamento svolto sia incompleto, incoerente o irragionevole, sempre che il mezzo di prova richiesto e non ammesso sia diretto alla dimostrazione di punti decisivi della controversia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da censure la motivazione della corte territoriale che, con riferimento al credito per provvigioni fatto valere da un agente, aveva ritenuto ingiustificato che l'attore non fosse in grado di indicare i clienti contattati e gli affari procurati - fatti costitutivi del diritto azionato - e meramente esplorativa la richiesta di esibizione dei relativi documenti da parte della proponente).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 6439 del 17 marzo 2010)
16Cass. civ. n. 4375/2010
Il rigetto da parte del giudice di merito dell'istanza di esibizione proposta al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte (nella specie, buste paga del lavoratore relative a rapporto con un terzo) non è sindacabile in Cassazione, poiché, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile "aliunde" e l'iniziativa non presenti finalità esplorative, la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione, il mancato esercizio di tale potere non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 4375 del 23 febbraio 2010)
17Cass. civ. n. 26943/2007
L'esibizione di documenti (nella specie, delle dichiarazioni dei redditi del lavoratore successive alla data del licenziamento) non può essere chiesta, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a fini meramente esplorativi, allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio e ciò in quanto potrebbe determinarsi una protrazione della fase istruttoria priva di qualsiasi utilità, anche per la stessa parte istante, a danno del principio di ragionevole durata del processo.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 26943 del 20 dicembre 2007)
18Cass. civ. n. 17948/2006
L'esibizione a norma dell'art. 210 c.p.c. non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante (principio applicato dalla S.C. in tema di interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei di pensione erogati successivamente al centoventunesimo giorno dalla domanda amministrativa e di atti interruttivi della prescrizione).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 17948 del 8 agosto 2006)
19Cass. civ. n. 2262/2006
L'ordine di esibizione della prova costituisce l'espressione di una facoltà discrezionale che l'art. 210, primo comma, c.p.c., rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non è tenuto a specificare le ragioni per le quali egli ritiene di avvalersene. Il mancato esercizio di detta facoltà non può essere pertanto oggetto di ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2262 del 2 febbraio 2006)
20Cass. civ. n. 12997/2004
Il rigetto da parte del giudice di merito dell'istanza di disporre l'ordine di esibizione al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte (nella specie, il fascicolo sanitario personale del dipendente, in un giudizio volto all'accertamento di una malattia professionale) non è sindacabile in cassazione, poiché, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l'iniziativa non presenti finalità esplorative, la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione, il mancato esercizio di tale potere non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 12997 del 14 luglio 2004)
21Cass. civ. n. 10043/2004
L'ordine di esibizione di documenti previsto dall'art. 210 c.p.c., provvedimento tipicamente discrezionale del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, deve riguardare documenti che siano specificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza e che risultino indispensabili al fine della prova dei fatti controversi; non può quindi in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 10043 del 25 maggio 2004)
22Cass. civ. n. 12611/2003
L'ordine di esibizione di un documento (art. 210, c.p.c.) costituisce oggetto di un potere discrezionale del giudice del merito; tuttavia il mancato esercizio di detto potere è censurabile in sede di legittimità, qualora il giudice ometta del tutto di motivare sull'istanza proposta dalla parte, che versi nell'impossibilità di provare altrimenti il suo assunto e che abbia altresì offerto elementi presuntivi a conforto del medesimo. (Nella specie, in un giudizio di risarcimento danni da incidente stradale, il convenuto aveva esibito la polizza di assicurazione ed era stata accertata la stipula del contratto con un subagente, privo di poteri di rappresentanza, ma la sentenza impugnata aveva rigettato la domanda proposta nei confronti dell'impresa assicuratrice, che aveva contestato il perfezionamento del contratto, poiché la polizza prodotta faceva parte di una serie di moduli dei quali aveva denunciato lo smarrimento; la S.C., nell'enunciare il succitato principio di diritto, ha cassato la sentenza di secondo grado che non aveva accolto l'istanza di esibizione dei libri e delle scritture contabili proposta dal danneggiato, omettendo del tutto di motivare sul punto, allo scopo di dimostrare l'avvenuta conclusione del contratto – sia pure mediante ratifica tacita da parte dell'impresa assicuratrice – nonostante che il predetto, in quanto terzo rispetto al contratto, poteva offrire la relativa prova soltanto mediante la rappresentazione di fatti in grado di fondare presunzioni in tal senso).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12611 del 28 agosto 2003)
23Cass. civ. n. 12023/2002
Nei confronti dei privati, siano essi parti o terzi, non è ammissibile la richiesta di informazioni, prevista dall'art. 213 c.p.c. solo nei confronti della pubblica amministrazione, bensì, unicamente, l'ordine di esibizione disciplinato dall'art. 210 c.p.c.; tale ordine costituisce provvedimento tipicamente discrezionale del giudice di merito, che deve riguardare documenti specificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza ai fini della prova dei fatti controversi, sicché il mancato ordine è censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12023 del 8 agosto 2002)
24Cass. civ. n. 11709/2002
In materia di procedimento civile, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., che è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, richiede, quale requisito di ammissibilità, oltre all'interesse della parte che domanda l'acquisizione del documento (e quale documento va considerata anche la riproduzione su nastro di una intervista televisiva), la certezza dell'esistenza del documento medesimo.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11709 del 5 agosto 2002)
25Cass. civ. n. 11225/2000
Nel caso in cui, nel corso di un giudizio civile, venga formulata istanza di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c., la parte nei cui confronti tale istanza è formulata è tenuta a conservare la documentazione oggetto di essa fino a che il giudice non abbia definitivamente e negativamente provveduto sulla stessa, a nulla rilevando che, trattandosi di documentazione contabile, sopravvenga, “medio tempore”, la maturazione del termine decennale di durata dell'obbligo di conservazione delle scritture contabili fissato dall'art. 2220 c.c.; nessun obbligo di conservazione oltre il decennio grava invece sulla parte finché la suddetta istanza non sia presentata, con la conseguenza che dalla distruzione della documentazione contabile il giudice può trarre argomenti di prova a norma dell'art. 116 c.p.c. solo se tale distruzione sia avvenuta successivamente alla presentazione della relativa istanza e durante il tempo di attesa della decisione su di essa.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11225 del 28 agosto 2000)
26Cass. civ. n. 10147/1998
L'art. 210 c.p.c. richiede non solo che venga indicato il documento che deve essere esibito, ma che venga anche indicato il soggetto nei cui confronti l'ordine deve essere rivolto. Pertanto, rettamente il giudice ritiene che non possa configurarsi quale istanza proposta ai sensi dell'art. 210 c.p.c. la richiesta di acquisizione di un atto senza indicare il soggetto al quale l'ordine di esibizione deve essere rivolto.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10147 del 14 ottobre 1998)
27Cass. civ. n. 7318/1996
Il rigetto della istanza di esibizione di un documento della pubblica amministrazione, proposta ai sensi dell'art. 210 c.p.c., non viola l'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (recante norme in materia di accesso ai documenti amministrativi). Infatti, le due disposizioni operano su un piano diverso, avendo la legge n. 241 del 1990 assunto l'interesse del privato all'accesso ai documenti come interesse sostanziale, apprestando a tutela dello stesso una specifica azione prevista dall'art. 25, mentre l'acquisizione documentale ai sensi dell'art. 210 c.p.c. costituisce esercizio di un potere processuale e l'acquisizione del documento resta pur sempre subordinata alla valutazione della rilevanza dello stesso, ai fini della decisione, da parte del giudice al quale spetta di pronunciarsi sulla richiesta istruttoria ai sensi dell'art. 210 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7318 del 9 agosto 1996)
28Cass. civ. n. 2588/1986
Mentre la facoltà di richiedere informazioni alla pubblica amministrazione (art. 213 c.p.c.) è esercitabile d'ufficio, l'ordine ad una delle parti di esibire in giudizio un determinato documento (art. 210 c.p.c.) può essere dato dal giudice solo su istanza dell'altra parte.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 2588 del 12 aprile 1986)
29Cass. civ. n. 7289/1983
L'ordine di esibizione di documenti non è suscettibile di coattiva esecuzione né per iniziativa del giudice, non esistendo nel codice di procedura disposizioni analoghe a quelle del codice di procedura penale circa il potere di ricercare documenti o cose pertinenti al reato, né ad iniziativa della parte interessata, non costituendo quell'ordinanza titolo esecutivo e non potendo essere, quindi, attuata con gli strumenti di cui agli artt. 605 e seguenti, c.p.c. Il rifiuto dell'esibizione può, pertanto, costituire esclusivamente un comportamento dal quale il giudice può desumere argomenti di prova ex art. 116, secondo comma, c.p.c., ma, a tal fine, ove sia stato giustificato dalla parte destinataria del relativo ordine con la deduzione di circostanze impeditive, la controparte interessata ha l'onere di provare la perdurante possibilità di produzione in giudizio della documentazione richiesta.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 7289 del 6 dicembre 1983)