Articolo 211 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Tutela dei diritti del terzo
Dispositivo
Quando l'esibizione è ordinata ad un terzo, il giudice istruttore deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile l'interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo (1), e prima di ordinare l'esibizione può disporre che il terzo sia citato in giudizio, assegnando alla parte istante un termine per provvedervi (2).
Il terzo può sempre fare opposizione contro l'ordinanza di esibizione, intervenendo nel giudizio prima della scadenza del termine assegnatogli (3).
Note
(1) Il nostro ordinamento tutela il terzo destinatario di una istanza di esibizione prevedendo una serie di cautele a suo favore volte ad evitare che dall'esibizione dei documenti possa derivargli un grave danno o che egli possa essere costretto a violare il segreto professionale o d'ufficio.
(2) La mancata citazione del terzo entro il termine fissato dal giudice comporterebbe, secondo la dottrina, ladecadenzadella parte dal diritto di chiedere l'esibizione o comunque varrebbe comerinunciaall'istanza.
(3) L'ipotesi prevista dall'articolo in commento, secondo parte della dottrina, consisterebbe in un vero e propriointervento volontarionel giudizioexart. 105 del c.p.c.. Il terzo assumerebbe quindi la qualità di parte del processo.Per altri, la citazione del terzo dà vita ad un procedimentoincidentaledi natura meramente istruttoria, che dovrebbe concludersi con semplice ordinanza e non con sentenza.Quanto all'opposizione eventualmente proposta dal terzo, la giurisprudenza ritiene che il provvedimento con il quale il giudice decide abbia contenuto e natura disentenza, decidendo su di una questione incidentale del processo, impugnabile con il rimedio ordinario dell'appello: ciò anche se essa riveste la forma dell'ordinanza sottoscritta dal solo presidente del collegio o dal g.i. in funzione di tribunale in composizione monocratica. Secondo questo orientamento, se il terzo notifica ad una parte il provvedimento che decide sul merito e sulla legittimità dell'ordine di esibizione, nei confronti del destinatario decorre il termine breve per proporre impugnazione.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 952/1976
Il provvedimento col quale il giudice decide sull'opposizione contro l'ordinanza di esibizione, proposta dal terzo intervenuta nel giudizio, a norma dell'art. 211 c.p.c., ha contenuto e natura di sentenza: pertanto, qualora esso rivesta la forma dell'ordinanza sottoscritta dal solo presidente del collegio, può essere impugnato col gravame ordinario dell'appello nel termine di un anno dal suo deposito, come risulta dal combinato disposto degli artt. 161 e 354 c.p.c., in quanto l'ammissibilità di altri rimedi per denunciare l'inesistenza del provvedimento (querela nullitatis proponibile in ogni tempo od eccezione opponibile in sede esecutiva) non esclude la sua impugnazione in via ordinaria.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 952 del 15 marzo 1976)