Articolo 212 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Esibizione di copia del documento e dei libri di commercio

Dispositivo

Note

(1) L'autorizzazione del giudice all'esibizione di copie o estratti di un documento è espressione di un suo potere discrezionale, il cui esercizio non è sindacabile in sede di legittimità.

(2) Per il combinato disposto del secondo comma dell'art. 2711 del c.c.(che prevede l'unica ipotesi di esibizione di documenti e libri contabili d'ufficio) e dell'articolo in commento, l'istanza dell'interessato ivi menzionata si ritiene attinente alla sola determinazione delle modalità delle estrazioni.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 9522/2012

2Cass. civ. n. 9839/1994

3Cass. civ. n. 3858/1978

4Cass. civ. n. 564/1973