Articolo 212 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Esibizione di copia del documento e dei libri di commercio
Dispositivo
Il giudice istruttore può disporre che, in sostituzione dell'originale, si esibisca una copia [2714] c.c.] anche fotografica o un estratto autentico [2718] c.c.] del documento (1).
Nell'ordinare l'esibizione di libri di commercio o di registri [2711] c.c.] al fine di estrarne determinate partite, il giudice, su istanza dell'interessato (2), può disporre che siano prodotti estratti, per la formazione dei quali nomina un notaio e, quando occorre, un esperto affinché lo assista.
Note
(1) L'autorizzazione del giudice all'esibizione di copie o estratti di un documento è espressione di un suo potere discrezionale, il cui esercizio non è sindacabile in sede di legittimità.
(2) Per il combinato disposto del secondo comma dell'art. 2711 del c.c.(che prevede l'unica ipotesi di esibizione di documenti e libri contabili d'ufficio) e dell'articolo in commento, l'istanza dell'interessato ivi menzionata si ritiene attinente alla sola determinazione delle modalità delle estrazioni.
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 9522/2012
In tema di prove documentali e di scritture contabili delle imprese, perchè il giudice eserciti legittimamente i suoi poteri istruttori officiosi (tra i quali quello di esibizione previsto dall'art. 2711 c.c. ) occorre che la parte onerata dalla prova abbia tempestivamente e con sufficiente analiticità allegato i fatti specifici da provare e che, sempre tempestivamente, abbia almeno fondatamente allegato di non avere altro mezzo (o di avere invano esperito altri mezzi) per dimostrarli.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9522 del 12 giugno 2012)
2Cass. civ. n. 9839/1994
Essendo previsto specificamente per l'acquisizione dei documenti lo strumento dell'esibizione (art. 212, capoverso, c.p.c. e art. 2711, capoverso, c.c.), l'ispezione degli stessi non è consentita, desumendosi dall'art. 210 c.p.c. che l'un mezzo probatorio esclude l'altro. L'inammissibilità dell'ordine di ispezione non esclude però che possa essere valutato come argomento di prova il contegno complessivo della parte che non dia ad esso esecuzione, invocando ragioni diverse e del tutto estranee alla causa di inammissibilità.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9839 del 19 novembre 1994)
3Cass. civ. n. 3858/1978
L'art. 212 c.p.c., relativo all'ordine di esibizione di copie di documenti o dei libri di commercio, non sancisce un obbligo a carico del giudice del merito, ma lo investe di una mera facoltà il cui esercizio è rimesso al suo prudente apprezzamento e non è, pertanto, sindacabile in Cassazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3858 del 8 agosto 1978)
4Cass. civ. n. 564/1973
Perché possa essere ordinata l'esibizione di documenti ai sensi dell'art. 210 c.p.c., è necessario che l'istante ne specifichi il contenuto, ovvero nel caso particolare dei libri di commercio, indichi le partite rilevanti ai fini della controversia; e che inoltri provi, ove già non risulti dal processo, che i documenti stessi siano in possesso del soggetto a cui deve ordinarsi l'esibizione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 564 del 1 marzo 1973)