Articolo 218 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Scritture di comparazione presso depositari

Dispositivo

Note

(1) L'art. 98 delle disposizioni di attuazione disciplina il procedimento attraverso il quale la scrittura viene depositata in cancelleria affinché il giudice (ed il C.T.U.) possa operare il necessario confronto. Il pubblico depositario, al quale è stato ordinato dal giudice istruttore il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione a norma dell'articolo218 del codice, deve farne copia. Le copie sono verificate dal cancelliere che della verificazione redige processo verbale. Questo è conservato in cancelleria unitamente alle scritture originali e una copia di esso è consegnata al depositario. Il pubblico depositario può rilasciare copia delle scritture in base a quella da lui fatta, facendo menzione del processo verbale di verificazione di cui al comma precedente.