Articolo 218 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Scritture di comparazione presso depositari

Dispositivo

Se le scritture di comparazione si trovano presso depositari pubblici o privati e l'asportazione non ne è vietata, il giudice istruttore può disporne il deposito in cancelleria in un termine da lui fissato [98 disp. att.] (1).

Se la comparazione deve eseguirsi nel luogo dove si trovano le scritture, il giudice dà le disposizioni necessarie per le operazioni, che debbono compiersi in presenza del depositario.

Note

(1) L'art. 98 delle disposizioni di attuazione disciplina il procedimento attraverso il quale la scrittura viene depositata in cancelleria affinché il giudice (ed il C.T.U.) possa operare il necessario confronto. Il pubblico depositario, al quale è stato ordinato dal giudice istruttore il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione a norma dell'articolo218 del codice, deve farne copia. Le copie sono verificate dal cancelliere che della verificazione redige processo verbale. Questo è conservato in cancelleria unitamente alle scritture originali e una copia di esso è consegnata al depositario. Il pubblico depositario può rilasciare copia delle scritture in base a quella da lui fatta, facendo menzione del processo verbale di verificazione di cui al comma precedente.