Articolo 219 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Redazione di scritture di comparazione

Dispositivo

Note

(1) Si tratta all'evidenza della parte che ha reso necessario il giudizio di verificazione disconoscendo la scrittura o la sottoscrizione a lui attribuite.

(2) L'ordinanza con cui il giudice invita la parte costituita a comparire per scrivere sotto dettatura non va notificata alla parte personalmente, ma al procuratore costituito.E' indifferente ai fini della pronuncia dell'ordinanza che esistano o meno altre scritture di comparazione acquisite agli atti.

(3) Il comportamento della parte che, invitata a comparire, non si presenta o senza alcuna giustificazione si rifiuta di scrivere, costituisce argomento di prova che può consentire di ritenere riconosciuta la scrittura. E' evidente che questa non sarà la conseguenza laddove la mancata comparizione si sia verificata per causa non imputabile alla parte: in tal caso il giudice fisserà una nuova udienza per la comparizione.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 9631/2004

2Cass. civ. n. 5237/2003

3Cass. civ. n. 129/2001

4Cass. civ. n. 5648/1984