Articolo 224 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Sequestro del documento
Dispositivo
Se il documento impugnato di falso si trova presso un depositario, il giudice istruttore può ordinarne il sequestro con le forme previste nel codice di procedura penale (1), dopo di che si redige il processo verbale di cui all'articolo precedente (2).
Se non è possibile il deposito del documento in cancelleria, il giudice dispone le necessarie cautele per la conservazione di esso e redige il processo verbale alla presenza del depositario, nel luogo dove il documento si trova [98 disp. att.].
Note
(1) Il sequestro è autorizzato con decreto motivato, secondo quanto previsto dagli artt.253 e ss. che disciplinano il c.d. sequestro probatorio.
(2) In caso di querela di falso proposta in via principale, il sequestro del documento viene disposto qualora esso sia in possesso o detenuto presso un depositario (pubblico o privato) diverso dal querelante: se il documento non viene prodotto in giudizio, la querela diventa improcedibile.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 19727/2003
Sia il sequestro sia il processo verbale di deposito del documento relativamente al quale sia stata proposta querela di falso, sono rimessi alla discrezionalità del giudice che deve adottarli, ove ne ravvisi la necessità, in relazione alla peculiarità del caso concreto, senza peraltro che dalla legge siano comminate sanzioni di nullità per il mancato adempimento di tali incombenti, essendo questi posti in funzione dell'attività ordinatoria da esplicarsi per giungere alla soluzione della controversia.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 19727 del 23 dicembre 2003)
2Cass. civ. n. 1593/1984
Sia il sequestro che il provvedimento di deposito del documento, relativamente al quale sia stata proposta querela di falso, sono rimessi alla discrezionalità del giudice che deve adottarli ove ne ravvisi la necessità in relazione alle peculiarità del caso concreto senza, peraltro, che siano comminate dalla legge sanzioni di nullità per il mancato adempimento di tali incombenti.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1593 del 7 marzo 1984)