Articolo 234 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Riferimento

Dispositivo

Note

(1) Il giuramento decisorio può essere riferito (dalla parte personalmente o a mezzo di procuratore munito di mandato speciale) soltanto dopo che sia stato ammesso dal giudice e prima che la parte si sia dichiarata pronta a prestare giuramento; inoltre, il riferimento è prescluso dalla mancata presentazione della parte senza giustificato motivo (art. 239 del c.p.c.).Deve trattarsi comunque di fatti comuni ad entrambe le parti ai sensi dell'art. 2739 del c.c..

(2) I limiti di cui al codice civile sono stabiliti all'art. 2739 del c.c..La parte che sceglie di riferire il giuramento anziché prestarlo o rifiutarlo, non può modificare la formula predisposta dalla controparte, né limitare il riferimento a parte di essa.

(3) Le eventuali contestazioni in ordine alla ammissibilità del giuramento decisorio, così come articolato, devono essere sollevate prima del riferimento, facendole risolvere dal giudice, e non già in sede di riferimento.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 1111/1999