Articolo 235 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Irrevocabilità

Dispositivo

La parte, che ha deferito o riferito il giuramento decisorio, non può più revocarlo quando l'avversario ha dichiarato di essere pronto a prestarlo (1) (2) (3).

Note

(1) Il potere di revocare il giuramento può essere esercitato anche dopo la pronuncia dell'ordinanza del g.i. che ammette il giuramento decisorio, fino a quando la controparte non abbia dichiarato di essere pronto a giurare. Tale facoltà implica anche quella di modificare l'originario deferimento, qualora non si ritenga sufficientemente provata la domanda alla stregua delle altre risultanze istruttorie.La dichiarazione della parte di essere pronta a giurare è stata implicitamente ravvisata nella richiesta di rinvio dell'udienza, giustificato da un impedimento della parte a comparire per prestare il giuramento.

(2) In caso di revoca del riferimento, si ritiene che tale atto comporti una dichiarazione implicita di essere pronti a giurare: quindi, se che il delato dopo aver riferito il giuramento ha tempestivamente esercitato il potere di revoca, il deferente non può più revocare il deferimento.

(3) La dichiarazione di revoca non è soggetta a particolare formalismo, pertanto si ritiene in dottrina possa essere resa anche da un procuratore sprovvisto di mandato speciale. Tuttavia un consolidato orientamento giurisprudenziale richiede anche per la revoca la provenienza della dichiarazione dalla parte personalmente o dal procuratoread litemmunito di mandato speciale.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 4536/1992

La dichiarazione di essere pronto a prestare il giuramento decisorio, che, a norma dell'art. 235 c.p.c. esclude il potere di revoca della parte che lo ha deferito, può essere esternata anche per facta concludentia, quale è una richiesta di rinvio dell'udienza giustificata da un impedimento a comparire, perché l'art. 235 cit., a differenza dell'art. 233 c.p.c., concernente la forma dell'atto che deferisce il giuramento, non richiede una dichiarazione formale proveniente dalla parte personalmente o da un suo procuratore munito di mandato speciale.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4536 del 14 aprile 1992)

2Cass. civ. n. 3934/1982

Ove la parte non si avvalga della facoltà di revocare il deferimento del giuramento decisorio, a seguito della modifica apportata dal giudice alla formula relativa, e lasci prestare il giuramento, l'irrevocabilità sancita dall'art. 235 c.p.c. non consente l'ulteriore riesame dell'efficacia del prestato giuramento, in relazione alla modifica della formula proposta.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3934 del 30 giugno 1982)

3Cass. civ. n. 2720/1982

Il potere di revoca del giuramento decisorio, spettante alla parte che lo ha deferito fino a quando l'altra parte non ha dichiarato di essere pronta a prestarlo (art. 235 c.p.c.), implica anche la facoltà di modificare l'originario deferimento del giuramento stesso, subordinandolo al caso in cui la domanda non sia ritenuta sufficientemente provata alla stregua delle altre risultanze istruttorie.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2720 del 30 aprile 1982)

4Cass. civ. n. 772/1966

A norma dell'art. 235 del codice di procedura civile, il giuramento decisorio non può essere revocato soltanto quando l'altra parte ha dichiarato di essere pronta a prestarlo nella formula originaria o in quella modificata dal giudice; ma se la modifica sia sostanziale, cioè il contenuto della formula sia alterato con la sostituzione del giudice alla parte nell'esercizio di un potere a questa spettante, allora, a norma dell'art. 236, in via di eccezione al principio della irrevocabilità sancito dall'articolo precedente, nonostante che il delato si sia dichiarato pronto a giurare il potere di revoca può essere ancora utilmente fatto valere.(Cassazione civile, sentenza n. 772 del 18 marzo 1966)