Articolo 250 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Intimazione ai testimoni

Dispositivo

Note

(1) Un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene priva di conseguenze negative la mancata intimazione del testimone che sia però comparso in udienza (spontaneamente o su invito di parte) per rendere la deposizione.Se, invece, il teste non intimato non compare, in primo luogo si esclude che nei suoi confronti possano essere adottate le sanzioni pecuniarie di cui al primo comma dell'art. 255; inoltre, la parte che non ha intimato il testimone decade dal diritto di far assumere la prova, salvo che l'altra parte dichiari di avervi interesse (art. 104 disp. att.).Il giudice istruttore, tuttavia, può ritenere giustificata l'omissione dell'intimazione, qualora la parte fornisca immediatamente, nella stessa udienza fissata per l'assunzione della testimonianza (e comunque non oltre l'udienza successiva) una giustificazione fondata. In tal caso, il g.i. revocherà il provvedimento con cui ha disposto la decadenza dalla prova e fisserà una nuova udienza per l'assunzione della prova testimoniale (art. 104 disp. att. e208 ultimo comma, c.p.c.).

(2) Per quanto riguarda i termini entro cui va effettuata la notificazione si deve guardare alle disposizioni di attuazione del codice civile.L'art. 103 dispone che l'intimazione vada fatta almeno sette giorni prima dell'udienza nella quale il teste debba essere sentito. Solo su autorizzazione del giudice tale termine può essere ridotto, in casi di urgenza. L'articolo prosegue elencando i contenuti dell'atto di intimazione (che non è altro se non un atto di citazione semplificato:1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.Il teste al quale sia giunta tardivamente l'intimazione non avrà l'obbligo di comparire e pertanto non potrà subire le sanzioni previste all'art. 255.

(3) Nell'atto di intimazione è necessario indicare con precisione l'ufficio giudiziario (es.: Tribunale di Milano), nonché - se presente - la sezione innanzi alla quale la causa è stata instaurata: va poi indicato il nome del giudice-persona fisica cui è stata assegnata la trattazione della causa, insieme alle indicazioni di giorno e ora dell'udienza.

(4) Comma aggiunto con d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

(5) Comma aggiunto con D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in l. 14 maggio 2005, n. 80.

(6) I commi 2, 3 e 4 sono stati modificati dall'art. 3, comma 2, lettera u) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (14)

1Cass. civ. n. 31293/2019

2Cass. civ. n. 14827/2016

3Cass. civ. n. 13187/2013

4Cass. civ. n. 1020/2013

5Cass. civ. n. 4189/2010

6Cass. civ. n. 9136/2008

7Cass. civ. n. 22843/2006

8Cass. civ. n. 16764/2006

9Cass. civ. n. 22146/2004

10Cass. civ. n. 7477/1997

11Cass. civ. n. 3759/1993

12Cass. civ. n. 5265/1982

13Cass. civ. n. 2883/1962

14Cass. civ. n. 1341/1949