Articolo 250 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Intimazione ai testimoni

Dispositivo

L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima (1) (2) ai testimoni ammessi dal giudice istruttore [202], [245] c.p.c.] di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice (3) che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti [103, 104 disp. att.].

L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale o posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, è effettuata in busta chiusa e sigillata (4) (6).

L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi (5) (6).

Il difensore deposita copia dell'atto inviato e dell'avviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna (5) (6).

Note

(1) Un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene priva di conseguenze negative la mancata intimazione del testimone che sia però comparso in udienza (spontaneamente o su invito di parte) per rendere la deposizione.Se, invece, il teste non intimato non compare, in primo luogo si esclude che nei suoi confronti possano essere adottate le sanzioni pecuniarie di cui al primo comma dell'art. 255; inoltre, la parte che non ha intimato il testimone decade dal diritto di far assumere la prova, salvo che l'altra parte dichiari di avervi interesse (art. 104 disp. att.).Il giudice istruttore, tuttavia, può ritenere giustificata l'omissione dell'intimazione, qualora la parte fornisca immediatamente, nella stessa udienza fissata per l'assunzione della testimonianza (e comunque non oltre l'udienza successiva) una giustificazione fondata. In tal caso, il g.i. revocherà il provvedimento con cui ha disposto la decadenza dalla prova e fisserà una nuova udienza per l'assunzione della prova testimoniale (art. 104 disp. att. e208 ultimo comma, c.p.c.).

(2) Per quanto riguarda i termini entro cui va effettuata la notificazione si deve guardare alle disposizioni di attuazione del codice civile.L'art. 103 dispone che l'intimazione vada fatta almeno sette giorni prima dell'udienza nella quale il teste debba essere sentito. Solo su autorizzazione del giudice tale termine può essere ridotto, in casi di urgenza. L'articolo prosegue elencando i contenuti dell'atto di intimazione (che non è altro se non un atto di citazione semplificato:1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.Il teste al quale sia giunta tardivamente l'intimazione non avrà l'obbligo di comparire e pertanto non potrà subire le sanzioni previste all'art. 255.

(3) Nell'atto di intimazione è necessario indicare con precisione l'ufficio giudiziario (es.: Tribunale di Milano), nonché - se presente - la sezione innanzi alla quale la causa è stata instaurata: va poi indicato il nome del giudice-persona fisica cui è stata assegnata la trattazione della causa, insieme alle indicazioni di giorno e ora dell'udienza.

(4) Comma aggiunto con d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

(5) Comma aggiunto con D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in l. 14 maggio 2005, n. 80.

(6) I commi 2, 3 e 4 sono stati modificati dall'art. 3, comma 2, lettera u) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (14)

1Cass. civ. n. 31293/2019

Nel rito del lavoro, per effetto del combinato disposto degli artt. 202, comma 1, 420, commi 5 e 6, e 250 c.p.c., vige il principio che il giudice provvede nella stessa udienza di ammissione della prova testimoniale alla audizione dei testi, comunque presenti, ma non può dichiarare decaduta la parte dalla prova per la loro mancata presentazione, essendone consentita la citazione solo a seguito del provvedimento di ammissione, con la conseguenza che il giudice dovrà fissare altra udienza per la prosecuzione della prova; tali considerazioni valgono anche per il rito cd. "Fornero", caratterizzato - nella fase sommaria - dal principio di libertà delle prove, in relazione al quale non è possibile ipotizzare decadenze, e - nella fase a cognizione piena - dalle disposizioni dettate per il processo del lavoro.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 31293 del 29 novembre 2019)

2Cass. civ. n. 14827/2016

In materia di prova testimoniale, la parte che non abbia provveduto all'intimazione dei testi ammessi non può sottrarsi alla relativa decadenza deducendo l'asserita violazione dalla normativa vigente in materia di comunicazioni telematiche, per essere stato utilizzato - ai fini della comunicazione dell'ordinanza di ammissione della prova - il formato cd. "pdf zip", giacché il suo impiego non muta il contenuto del documento informatico, ma comprime lo stesso in modo che occupi uno spazio minore, sicché il difensore non può invocare su queste basi la scusabilità nell'errore in cui sia incorso, potendo dal medesimo esigersi l'utilizzo di idonea configurazione del computer tale da consentire l'accesso al documento nel formato compresso.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14827 del 20 luglio 2016)

3Cass. civ. n. 13187/2013

Qualora, una volta ammessa la prova testimoniale con l'indicazione delle persone da assumere e fissata l'udienza per la loro escussione, sopravvenga il decesso di uno dei testi ammessi e la parte deducente non abbia provveduto alla sua intimazione per l'udienza di assunzione, tale parte non incorre nella decadenza prevista dal primo comma dell'art. 104 disp. att. cod. proc. civ., dovendo piuttosto trovare applicazione analogica - rispetto a questa ipotesi non disciplinata dal codice di rito - la norma contemplata nel secondo comma di detta disposizione che consente di ritenere giustificata l'omissione e legittima il giudice a fissare, con successiva ordinanza, una nuova udienza per l'assunzione degli ulteriori testi ammessi, siccome, anche in tal caso, si impone l'esigenza di evitare la decadenza determinata da un impedimento incolpevole. (Rigetta, App. Firenze, 07/12/2006).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13187 del 28 maggio 2013)

4Cass. civ. n. 1020/2013

Nell'ipotesi di mancata comparizione in udienza di testimoni ritualmente citati dalla parte interessata, qualora il giudice non abbia esercitato il potere di ordinare una nuova intimazione o di disporne l'accompagnamento coattivo, ai sensi dell'art. 255 c.p.c., l'onere di citare i testimoni all'udienza cui il giudice abbia rinviato per l'assunzione della prova grava sulla parte interessata, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 104 disp. att. c.p.c., non potendo giovarsi la parte del mancato esercizio di poteri discrezionali attribuiti al giudice, stante la diversa "ratio" alla base, da un lato, dell'art. 104 (nonché degli artt. 208 e 250 c.p.c.), fondata sul principio dispositivo del processo e sul rilievo del contraddittorio con la controparte, e, dall'altro, dell'art. 255 c.p.c., fondata sul dovere di testimonianza e sugli strumenti attribuiti al giudice per assicurare lo svolgimento del processo.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1020 del 17 gennaio 2013)

5Cass. civ. n. 4189/2010

Spetta esclusivamente al giudice del merito, in base al disposto degli artt. 208 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c. valutare se sussistano giusti motivi per revocare l'ordinanza di decadenza della parte dal diritto di fare escutere i testi per mancata comparizione all'udienza all'uopo fissata, ovvero per mancata intimazione degli stessi, esulando dai poteri della S.C. accertare se l'esercizio di detto potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4189 del 22 febbraio 2010)

6Cass. civ. n. 9136/2008

Nel processo del lavoro, ove il procuratore del ricorrente (o, comunque, della parte interessata ) rimasto assente all'udienza fissata ai sensi dell'art. 415 c.p.c. si sia limitato, nella successiva udienza fissata per l'audizione dei testi sulla prova chiesta dalla controparte, a chiedere il rinvio della causa «per prosieguo prova » senza chiedere espressamente l'esame dei testi non intimati da espletare in una successiva udienza, il giudice, anche in mancanza di un formale provvedimento di ammissione, deve dichiarare, in assenza di istanza della controparte perché si proceda all'esame e su preventiva eccezione di controparte, la decadenza dalla prova, derivando l'onere dell'intimazione dei testimoni a prescindere da un formale provvedimento di ammissione della prova direttamente dall'art. 420, quinto comma, c.p.c., che attribuisce al giudice il potere di ammettere la prova ed assumerla nella stessa udienza di discussione. Tale meccanismo risponde ai principi di ordine pubblico, immediatezza e concentrazione del processo del lavoro, di cui costituiscono espressione le disposizioni sulla immediata assunzione dei mezzi di prova e sul divieto delle udienze di mero rinvio.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 9136 del 8 aprile 2008)

7Cass. civ. n. 22843/2006

Allorché il giudice dichiara chiusa l'istruttoria ed invita le parti a precisare le conclusioni, le parti medesime decadono dai mezzi istruttori (nella specie, dalla prova testimoniale) non assunti indipendentemente da un'espressa dichiarazione di decadenza. (Rigetta, App. Messina, 24 Luglio 2001).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22843 del 25 ottobre 2006)

8Cass. civ. n. 16764/2006

Qualora, una volta ammessa la prova testimoniale con l'indicazione delle persone da assumere e fissata l'udienza per la loro escussione, sopravvenga il decesso di uno dei testi ammessi e la parte deducente non abbia provveduto alla sua intimazione per l'udienza di assunzione, tale parte non incorre nella decadenza prevista dal primo comma dell'art. 104 disp. att. cod. proc. civ., dovendo piuttosto trovare applicazione analogica - rispetto a questa ipotesi non disciplinata dal codice di rito - la norma contemplata nel secondo comma di detta disposizione che consente di ritenere giustificata l'omissione e legittima il giudice a fissare, con successiva ordinanza, una nuova udienza per l'assunzione della prova previa sostituzione del teste deceduto, siccome, anche in tal caso, si impone l'esigenza di evitare la decadenza determinata da un inadempimento processuale della parte che sia stato causato da un suo giustificato impedimento. (Nella specie trattavasi di giudizio già pendente al 30 aprile 1993 e, quindi, non soggetto alla applicazione della legge n. 353 del 1990). (Cassa con rinvio, App. Roma, 15 Maggio 2002).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 16764 del 21 luglio 2006)

9Cass. civ. n. 22146/2004

In tema di prova testimoniale, la norma di cui all'art. 104 disp.att.c.p.c. - che prevede la sanzione di decadenza dalla prova predisposta, non per ragioni di ordine pubblico, ma nell'interesse delle parti - va interpretata in coordinazione sistematica con l'art. 250 c.p.c. (che dispone l'intimazione di comparire ai testimoni da parte dell'Ufficiale giudiziario) e deve essere intesa nel senso che la decadenza dalla prova, nel caso di omessa citazione dei testi, senza giustificato motivo, per l'udienza fissata per il raccoglimento della prova (ed in caso di concomitante difetto di comparizione spontanea degli stessi, la quale ultima equivale alla citazione), deve essere pronunziata quando tale omissione (o mancata comparizione) venga posta in essere (o si verifichi) in relazione all'udienza nella quale la prova deve essere assunta e deve essere eccepita dalla parte interessata nella stessa udienza alla quale si riferisce la inattività (o l'assenza), che ne costituisce il presupposto di fatto, salvo che sussista un valido motivo per rinviare all'udienza successiva la proposizione dell'eccezione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 22146 del 24 novembre 2004)

10Cass. civ. n. 7477/1997

Non incorre in alcuna decadenza la parte che intima un teste a comparire (art. 250 c.p.c.) in un termine inferiore ai tre giorni previsti dall'art. 103 att. c.p.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7477 del 11 agosto 1997)

11Cass. civ. n. 3759/1993

La mancata intimazione ai testi non comporta decadenza dalla prova testimoniale ove l'omissione di tale adempimento — necessario, appunto, per evitare la decadenza predetta (oltre che per l'adozione, nei confronti dei testi non comparsi, dei provvedimenti di cui all'art. 255, primo comma, c.p.c.) — sia stata priva di rilievo per essersi i testimoni indicati presentati spontaneamente al giudice, nell'udienza fissata per rendere la loro deposizione.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3759 del 29 marzo 1993)

12Cass. civ. n. 5265/1982

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo imposto alla parte dagli artt. 250 c.p.c. e 104 disp. att. dello stesso codice, non è sufficiente l'inoltro all'ufficiale giudiziario della richiesta di citazione dei testi, occorrendo invece che tale atto sia corredato dai dati necessari a che l'ingiunzione raggiunga il teste. Conseguentemente è ascrivibile alla parte la mancata intimazione derivante dall'incompletezza degli indirizzi forniti all'ufficiale giudiziario ovvero dalla loro non corrispondenza a quelli reali.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5265 del 12 ottobre 1982)

13Cass. civ. n. 2883/1962

Se all'udienza fissata dal giudice istruttore per l'escussione dei testimoni il procuratore di una delle parti dichiara, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., una causa interruttiva del processo, non può il giudice successivamente dichiarare la decadenza della prova ai sensi dell'art. 250 c.p.c. e 103 disp. attuaz. stesso codice per mancata intimazione ai testimoni almeno tre giorni prima della detta udienza; non potendo più il giudice a seguito dell'intervenuta interruzione accertare se indipendentemente dall'intimazione i testimoni si siano spontaneamente presentati.(Cassazione civile, sentenza n. 2883 del 9 ottobre 1962)

14Cass. civ. n. 1341/1949

Al fine di impedire la decadenza della parte dal diritto di fare escutere il teste, alla citazione notificata al teste medesimo è equiparabile la impossibilità di effettuarla, per il verificatosi allontanamento del teste dal luogo di sua residenza esattamente indicato nella lista notificata, allontanamento reso noto alla parte deducente dalla relazione dell'ufficiale giudiziario, in un momento in cui sarebbe stato impossibile di provvedere tempestivamente ad una nuova citazione.(Cassazione civile, sentenza n. 1341 del 25 maggio 1949)