Articolo 251 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Giuramento dei testimoni

Dispositivo

Note

(1) Il legislatore ha stabilito che il giudice istruttore non può sentire congiuntamente più testimoni, né questi possono assistere reciprocamente alle rispettive deposizioni. Ciò in quanto deve essere garantita laspontaneitàe laveridicità delle risposte, che potrebbe essere messa a rischio da eventuali suggestionamenti o influenze tra testi.Le conseguenze della presenza di altri testimoni alla deposizione di uno di loro è ritenuta, da una tesi minoritaria della dottrina, causa di nullità della prova. Invece, la tesi accolta dalla giurisprudenza dominante sostiene che la situazione descritta generi semplicemente un caso di eventualeinattendibilitàdel testimone, che sarà valutata dal giudice.

(2) Con sentenza del 10 ottobre 1979, n. 117, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionaledell'articolo nella parte in cui non è contenuto l'inciso «se credente» dopo le parole «il giudice istruttore ammonisce il testimone sull'importanza religiosa» e dopo le parole «consapevoli della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio».

(3) Con sentenza del 5 maggio 1995, n. 149, la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità costituzionaledel secondo comma dell'articolo: a) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore «ammonisce il testimone sull'importanza religiosa, se credente, e morale del giuramento e sulle», anziché stabilire che il giudice istruttore «avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle»; b) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore «legge la formula: “Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità”», anziché stabilire che il giudice istruttore «lo invita a rendere la seguente dichiarazione: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”»; c) nella parte in cui prevede: «Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: “lo giuro”».Si deve quindi ritenere che oggi il comma sia così formulato:Il giudice istruttore avverte il testimone di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false e reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza».

(4) L'omessa preventiva ammonizione del teste o la mancata prestazione della dichiarazione di impegno (oggi non si può più parlare di giuramento) non danno luogo a nullità della testimonianza, in quanto non costituiscono requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'atto.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 22330/2007

2Cass. civ. n. 11386/1999

3Cass. civ. n. 7800/1993

4Cass. civ. n. 6494/1990

5Cass. civ. n. 2572/1962