Articolo 254 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Confronto dei testimoni

Dispositivo

Note

(1) La norma è applicabile esclusivamente se le persone che il giudice intenda far confrontare abbiano reso già tutte la deposizione, non essendo ammesso il confronto tra: un testimone già escusso e uno non ancora sentito; un testimone e una delle parti del processo; tra consulenti tecnici.

(2) La valutazione circa l'opportunità di procedere a confronto tra testimoni è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, risultando quindi insindacabile in sede di legittimità.

(3) Il giudice istruttore dispone che i testimoni siano messi a confronto mediante ordinanza avente natura tipicamente istruttoria (art. 245 del c.p.c.). Peraltro, va ricordato che il confronto costituisce una semplice modalità di assunzione della testimonianza e non già un autonomo mezzo di prova: pertanto, il giudice può ordinare il confronto anche durante la stessa escussione, se le risposte date dal teste siano tali da far dubitare della sua imparzialità.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 3665/1985

2Cass. civ. n. 3816/1981

3Cass. civ. n. 1897/1972

4Cass. civ. n. 1229/1967