Articolo 255 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Mancata comparizione dei testimoni

Dispositivo

Se il testimone regolarmente intimato [104 disp. att.] non si presenta (1), il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva (2). Con la medesima ordinanza lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro (3). In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro (4).

Se il testimone si trova nell'impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali [105 disp. att.], il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all'esame il giudice istruttore (5) del luogo [203] c.p.c.].

Note

(1) Il testimone cui non sia stata notificata ritualmente e tempestivamente l'intimazione, non è obbligato a comparire.

(2) Il giudice ha facoltà di scegliere a sua discrezione il più opportuno provvedimento da adottare, sempre che sia stata ritenuta ingiustificata la mancata comparizione del teste: diversamente, il giudice dovrà limitarsi a rinviare ad altra udienza l'assunzione della prova.

(3) Si tratta di una ordinanza di cui all'art. 179(Ordinanze di condanna a pene pecuniarie), che va notificata, a cura del cancelliere, all'interessato: questi, entro il termine perentorio di tre giorni, può proporre reclamo allo stesso giudice istruttore che l'ha pronunciata, che provvede con ordinanza non impugnabile. Quando l'ordinanza di condanna alla pena pecuniaria divenuta definitiva, per omessa o intempestiva proposizione del reclamo, essa costituisce titolo esecutivo.

(4) Comma così sostituito dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263. L'ultimo periodo del comma è stato aggiunto dalla l. 18 giugno 2009. n. 69.

(5) Ai sensi dell'art. 65, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, l'originaria parola "pretore" è stata sostituita da "giudice istruttore".

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 1020/2013

Nell'ipotesi di mancata comparizione in udienza di testimoni ritualmente citati dalla parte interessata, qualora il giudice non abbia esercitato il potere di ordinare una nuova intimazione o di disporne l'accompagnamento coattivo, ai sensi dell'art. 255 c.p.c., l'onere di citare i testimoni all'udienza cui il giudice abbia rinviato per l'assunzione della prova grava sulla parte interessata, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 104 disp. att. c.p.c., non potendo giovarsi la parte del mancato esercizio di poteri discrezionali attribuiti al giudice, stante la diversa "ratio" alla base, da un lato, dell'art. 104 (nonché degli artt. 208 e 250 c.p.c.), fondata sul principio dispositivo del processo e sul rilievo del contraddittorio con la controparte, e, dall'altro, dell'art. 255 c.p.c., fondata sul dovere di testimonianza e sugli strumenti attribuiti al giudice per assicurare lo svolgimento del processo.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1020 del 17 gennaio 2013)

2Cass. civ. n. 811/1952

È incensurabile l'apprezzamento del giudice di merito circa la impossibilità di presentarsi del testimone la cui abitazione o il cui ufficio si trovi fuori della circoscrizione del tribunale, e sulla necessità quindi di delegare all'esame il pretore del luogo, secondo la disposizione contenuta nell'art. 255, secondo comma, c.p.c.(Cassazione civile, sentenza n. 811 del 26 marzo 1952)

3Cass. civ. n. 810/1951

In caso di mancata comparizione di un teste non intimato a mezzo di ufficiale giudiziario, la parte può evitare la decadenza ove dimostri la sua mancanza di colpa.(Cassazione civile, sentenza n. 810 del 6 aprile 1951)