Articolo 259 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Modo dell'ispezione

Dispositivo

All'ispezione procede personalmente il giudice istruttore (1), assistito, quando occorre, da un consulente tecnico [61] c.p.c. ss.] (2), anche se l'ispezione deve eseguirsi fuori della circoscrizione del tribunale, tranne che esigenze di servizio gli impediscano di allontanarsi dalla sede (3). In tal caso delega il giudice istruttore del luogo (4) a norma dell'articolo [203].

Note

(1) Si ritiene che l'ispezione eseguita da un giudice istruttore che si sia successivamente dichiarato incompetente in relazione alla causa assegnatagliconservi la sua efficacia probatoria: in altre parole, essa potrà essere utilizzata ai fini della decisione da parte del giudice competente, anche se diverso da quello che ha materialmente effettuato l'ispezione.

(2) A volte l'ispezione richiede particolari competenze tecniche (si pensi ad una visita medica specialistica, ad esempio): in questi casi, il giudice istruttore può farsi assistere da un consulente tecnico. La nomina del c.t.u. può essere appositamente disposta in relazione all'ispezione, ovvero l'assistenza può essere prestata da un consulente già nominato nella precedente fase di giudizio.In ogni caso, le parti possono assistere personalmente all'assunzione del mezzo di prova secondo quanto previsto dall'art. 206.

(3) Di regola, la competenza ad eseguire l'ispezione è del giudice istruttore della causa anche se il mezzo di prova deve essere espletato al di fuori della circoscrizione del tribunale: secondo l'art. 203 c.p.c., invece, l'assunzione delle prove al di fuori della circoscrizione va delegata al giudice del luogo.Viene prevista una sola eccezione, l'esistenza di esigenze di servizio che impediscano al g.i. di allontanarsi dalla sua sede.

(4) Ai sensi dell'art. 66, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, l'originaria parola "pretore" è stata sostituita da "giudice istruttore del luogo".