Articolo 260 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Ispezione corporale

Dispositivo

Note

(1) L'ispezione effettuata dal solo consulente tecnico non è altro che una consulenza tecnica, di cui il c.t.u. deve redigere relazione scritta.

(2) I diritti della persona garantiti dalla norma sono quelli costituzionalmente riconosciuti allalibertà personalee allariservatezzadella persona: l'art. 13 Cost., infatti, vieta qualunque forma di ispezione o perquisizione personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 7011/2000