Articolo 261 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Riproduzioni, copie ed esperimenti
Dispositivo
Il giudice istruttore può disporre che siano eseguiti rilievi, calchi e riproduzioni (1) anche fotografiche di oggetti, documenti e luoghi e, quando occorre, rilevazioni cinematografiche o altre che richiedono l'impiego di mezzi, strumenti o procedimenti meccanici.
Egualmente, per accertare se un fatto sia o possa essersi verificato in un dato modo, il giudice può ordinare di procedere alla riproduzione del fatto stesso, facendone eventualmente eseguire la rilevazione fotografica o cinematografica (2).
Il giudice presiede all'esperimento e, quando occorre, ne affida l'esecuzione a un esperto che presta giuramento a norma dell'articolo [193].
Note
(1) Le riproduzioni previste dall'articolo in commento vanno tenute distinte dalle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 del c.c.: da un lato, solo per le prime è prevista l'iniziativa d'ufficio; dall'altro, dal punto di vista processuale, le prime sono prove c.d. costituende, in quanto si formano nel processo, mentre le riproduzioni meccaniche sono tipiche prove precostituite.
(2) L'esperimento - disposto a discrezione del giudice - è una ricostruzione dinamica di un avvenimento, effettuato allo scopo di stabilire come esso si sia svolto. Si differenzia, quindi, dall'ispezione, che si limita a descrivere staticamente lostatusattuale di una cosa o di una persona. I due mezzi sono accomunati dalle conseguenze in caso di rifiuto del soggetto di sottoporvisi: in entrambi i casi il giudice istruttore può trarre dal comportamento della parte un argomento di prova liberamente valutabile ai sensi dell'art. 116 del c.p.c..
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 9551/2009
L'ammissione dei mezzi di prova di cui all'art. 261 cod. proc. civ. è rimessa alla iniziativa ed alla discrezionale valutazione del giudice di merito, onde non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non abbia ammesso e non abbia indicato le ragioni della mancata ammissione di detti mezzi, dovendosi ritenere per implicito che non se ne sia ravvisata la necessità. (Rigetta, Giud. pace Nicosia, 28/05/2005).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9551 del 22 aprile 2009)
2Cass. civ. n. 3710/1995
L'ammissione dei mezzi di prova di cui all'art. 261 c.p.c. è rimessa all'iniziativa e alla discrezionale valutazione del giudice di merito, onde non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non abbia emesso e non abbia indicato le ragioni della mancata ammissione di detti mezzi, dovendosi ritenere per implicito che non se ne sia ravvisata la necessità.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3710 del 29 marzo 1995)
3Cass. civ. n. 11687/1993
L'esperimento giudiziario è rimesso alla iniziativa e discrezionale valutazione del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11687 del 26 novembre 1993)
4Cass. civ. n. 2386/1967
Le riproduzioni meccaniche, prodotte dalla parte, sono precostituite al processo e formano piena prova, in analogia a quanto disposto per le scritture private, se la parte contro cui sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti da esse rappresentati. Esse non vanno confuse con le riproduzioni e gli esperimenti disposti dal giudice istruttore, a norma dell'art. 261 del codice di procedura civile, che sono prove che si formano nel corso dello stesso processo e vanno assunte con le forme e le garanzie previste dalla legge processuale. (Nella specie, in cui si discuteva delle modalità di un incidente stradale occorso durante lo svolgimento di una corsa automobilistica, i giudici di merito avevano visionato in Camera di Consiglio un film dell'incidente, ripreso da uno spettatore e regolarmente prodotto in giudizio. La Corte Suprema ha ritenuto che, avendo le parti ed i loro consulenti avuto modo di esaminare il film, non era necessario che la visione dello stesso da parte dei giudici avvenisse con le forme degli esperimenti giudiziali).(Cassazione civile, sentenza n. 2386 del 10 ottobre 1967)