Articolo 281 octies Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale
Dispositivo
Il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a sé in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, rimette la causa al collegio per la decisione, con ordinanza comunicata alle parti (1).
Entro dieci giorni dalla comunicazione, ciascuna parte può chiedere la fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio, e in questo caso il giudice istruttore procede ai sensi dell'articolo [275] (2).
Note
(1) L'ordinanza con cui il giudice monocratico rimette la causa al collegio è sempre revocabile.La trattazione da parte del giudice monocratico di una causa che avrebbe dovuto essere trattata dal collegio costituisce un'ipotesi di nullità ai sensi del primo comma dell'art. 161 del c.p.c., che può essere fatta valere solo con gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza.
(2) Comma inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto, nel modificare anche il comma 1, che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".