Articolo 281 septies Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Rimessione della causa al giudice monocratico
Dispositivo
Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, pronuncia ordinanza non impugnabile con cui rimette la causa davanti al giudice istruttore perché decida la causa quale giudice monocratico. La sentenza è depositata entro i successivi trenta giorni (1) (2).
Note
(1) La decisione del collegio non può essere contestata dalle parti, né dal giudice cui viene rimessa la decisione della causa.Ci si chiede cosa debba fare il giudice monocratico dopo la rimessione. Secondo alcuni, dovrà limitarsi a pronunciare la sentenza; secondo altri autori, dovrà far nuovamente precisare le conclusioni alle parti.
(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".