Articolo 283 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello

Dispositivo

Note

(1) Con l. 28 dicembre 2005, n. 263 l'espressione "gravi motivi" è stata sostituita da "gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti".Il secondo comma, invece, è stato aggiunto con l. 12 novembre 2011, n. 183.

(2) Prima della Riforma Cartabia la norma faceva riferimento ad una generica sussistenza di "gravi e fondati motivi". Adesso, invece, vengono specificati i casi in cui il giudice d'appello può sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, ovvero nel caso in cui sia possibile l'insolvenza di una delle parti, se vi sia una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, ovvero se vi sia il fondato timore che l'immediata esecuzione della sentenza possa causare all'appellante un pregiudizio irreparabile.

(3) Nel sistema attualmente vigente, il giudice di secondo grado può soltanto sospendere la provvisoria esecutività disposta dalla legge: il provvedimento di sospensione può riguardare l'intera sentenza o soltanto alcuni suoi capi.La sospensione può:- arrestare anche il procedimento esecutivo già iniziato, operando tuttavia ex nunc con salvezza degli atti già compiuti;- impedire l'inizio della procedura esecutiva non già intrapresa.

(4) Disposizione riformulata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 19247/2019

2Cass. civ. n. 13774/2015

3Cass. civ. n. 14048/2013

4Cass. civ. n. 2671/2013

5Cass. civ. n. 4024/2007

6Cass. civ. n. 4060/2005

7Cass. civ. n. 13617/2004

8Cass. civ. n. 11143/1995

9Cass. civ. n. 4647/1985