Articolo 284 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Concessione o revoca dell'esecuzione provvisoria relativa a sentenze parziali

Dispositivo

[Se l'esecuzione provvisoria riguarda sentenze parziali, l'istanza di concessione o di revoca di cui all'articolo precedente può essere proposta con ricorso contenente, quando ò chiesta la revoca, la dichiarazione di cui all'articolo 340, se non è stata già fatta. Il ricorso deve essere presentato, a norma dell'articolo 351 secondo comma, nel termine per proporre appello decorrente dalla comunicazione della sentenza.]