Articolo 302 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Prosecuzione del processo

Dispositivo

Note

(1) Quando il giudizio è tempestivamente proseguito, riprende dallo stesso momento processuale nel quale si trovava prima della interruzione. Ad esempio, se era già stata disposta rimessione al collegio, non sarà possibile tornare in fase istruttoria, dato che non ci sarà altro materiale probatorio da acquisire (situazione che si differenzia da quella della sospensione in attesa della definizione di altro giudizio).

(2) La costituzione per proseguire il processo può avvenire sia nella stessa udienza in cui si dichiara l'evento interruttivo o in quella immediatamente successiva al verificarsi dello stesso, sia mediante il deposito in cancelleria di una memoria di costituzione o della procura conferita al nuovo difensore.

(3) La parte che può proporre il ricorso è anche l'erede che non abbia ancora accettato l'eredità, oppure anche solo alcuni tra più eredi, in quanto si potrà successivamente disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.

(4) Il ricorso va presentato al presidente del tribunale quando, ad esempio, la causa pende già davanti al collegio.La presentazione del ricorso per la fissazione di un udienza è più simile a una riassunzione che ad una prosecuzione in senso stretto.

(5) Per la notifica, si segue la disciplina dell'art. 170 del c.p.c..In caso di notifica del ricorsonulla, il giudice o anche le parti possono rinnovarla, impedendo così l'estinzione del processo.

Massime giurisprudenziali (15)

1Cass. civ. n. 28447/2020

2Cass. civ. n. 13015/2018

3Cass. civ. n. 12780/2003

4Cass. civ. n. 8197/2000

5Cass. civ. n. 9672/1999

6Cass. civ. n. 9918/1998

7Cass. civ. n. 8728/1998

8Cass. civ. n. 2264/1998

9Cass. civ. n. 13090/1997

10Cass. civ. n. 6721/1996

11Cass. civ. n. 7488/1992

12Cass. civ. n. 62/1991

13Cass. civ. n. 10884/1990

14Cass. civ. n. 930/1989

15Cass. civ. n. 4981/1983