Articolo 303 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Riassunzione del processo

Dispositivo

Note

(1) L'articolo contempla l'ipotesi in cui la parte colpita dall'evento interruttivo non chieda la prosecuzione del giudizioexart. 302 del c.p.c.. Pertanto, legittimata attiva alla riassunzione è una qualsiasi delle parti contrapposte a quella interessata dall'evento interruttivo.

(2) La norma parla di ricorso, ma la forma dell'atto introduttivo può essere anche diversa, purché idonea al suo scopo: deve, quindi, contenere almeno il richiamo all'atto introduttivo del giudizio in relazione alpetitum, e indicare l'autorità cui ci si rivolge, ossia lo stesso ufficio giudiziario davanti al quale pendeva la causa.I destinatari della notifica saranno gli eredi, se la parte è morta, o le stesse parti del processo interrotto che conservino la propria posizione processuale.

(3) La notificazione collettiva ed impersonale agli eredi, che determina la pendenza della lite nei confronti di tutti gli eredi, noti ed ignoti, costituisce -entro l'anno dalla morte- una facoltàalternativaalla possibilità che l'atto di riassunzione sia notificato ai singoli eredi.Dopo la scadenza del termine annuale, la notificazione ai singoli eredi, nella loro qualità di litisconsorti necessari, è l'unico mezzo per riassumere efficacemente il giudizio (si potrà però anche effettuare eventualmente la notifica nei confronti del curatore dell'eredità o, se manchi, del chiamato in possesso di beni ereditari).Se l'individuazione dell'erede risulterà errata, si determinerà la nullità del procedimento e della sentenza pronunciata nei confronti dell'erede apparente.

(4) In questo caso, non si tratta di vera e propria contumacia, considerando che la parte non comparsa all'udienza (fissata nel decreto notificato assieme al ricorso) poteva essersi regolarmente costituita nel processoprimadell'interruzione. Tuttavia, il legislatore ha voluto che a questo soggetto, che con la sua condotta mostra di non voler partecipare alla prosecuzione del processo, si applichino le norme relative alla contumacia, in particolare l'art. 292 del c.p.c.sugli atti che vanno notificati anche al contumace.

Massime giurisprudenziali (46)

1Cass. civ. n. 6193/2020

2Cass. civ. n. 21480/2019

3Cass. civ. n. 20867/2019

4Cass. civ. n. 19400/2019

5Cass. civ. n. 17445/2019

6Cass. civ. n. 10445/2019

7Cass. civ. n. 22797/2017

8Cass. civ. n. 8051/2017

9Cass. civ. n. 18319/2015

10Cass. civ. n. 9000/2015

11Cass. civ. n. 217/2015

12Cass. civ. n. 26372/2014

13Cass. civ. n. 11686/2014

14Cass. civ. n. 20406/2013

15Cass. civ. n. 6924/2012

16Cass. civ. n. 22436/2011

17Cass. civ. n. 21287/2011

18Cass. civ. n. 19613/2011

19Cass. civ. n. 18645/2011

20Cass. civ. n. 25126/2010

21Cass. civ. n. 17533/2010

22Cass. civ. n. 14353/2009

23Cass. civ. n. 25548/2008

24Cass. civ. n. 18208/2008

25Cass. civ. n. 27183/2007

26Cass. civ. n. 23783/2007

27Cass. civ. n. 9195/2007

28Cass. civ. n. 14371/2005

29Cass. civ. n. 13597/2004

30Cass. civ. n. 5895/2004

31Cass. civ. n. 14100/2003

32Cass. civ. n. 8988/2003

33Cass. civ. n. 9516/1999

34Cass. civ. n. 808/1999

35Cass. civ. n. 10080/1998

36Cass. civ. n. 9432/1998

37Cass. civ. n. 8356/1998

38Cass. civ. n. 3979/1998

39Cass. civ. n. 11155/1997

40Cass. civ. n. 8314/1997

41Cass. civ. n. 6867/1996

42Cass. civ. n. 4600/1996

43Cass. civ. n. 2291/1996

44Cass. civ. n. 5548/1994

45Cass. civ. n. 11657/1993

46Cass. civ. n. 11065/1992