Articolo 304 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Effetti dell'interruzione

Dispositivo

Note

(1) La norma equipara gli effetti dell'interruzione a quella della sospensione: finché il processo è interrotto né le parti né il giudice possono compiere atti del procedimento e non decorrono i termini processuali.È ammessa la pronuncia di provvedimenti cautelari.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 17199/2016

2Cass. civ. n. 15031/2016

3Cass. civ. n. 24762/2007

4Cass. civ. n. 3623/2004

5Cass. civ. n. 3279/1997

6Cass. civ. n. 6431/1995