Articolo 316 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Forma della domanda
Dispositivo
Davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili.
La domanda si può anche proporre verbalmente (4). Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato (5)unitamente al decreto di cui all'articolo [318] (6).
Note
(1) Articolo così sostituito con l. 26 novembre 1990, n. 353.
(2) Nell'articolo in commento è stato trasfuso il contenuto del previgente art. 312, il quale consentiva di proporre verbalmente la domanda anche innanzi al pretore nelle cause di valore non superiore a lire seicentomila.
(3) Il giudizio innanzi al giudice di pace è introdotto con la stessa modalità prevista per il rito in tribunale: medianteatto di citazione. Le disposizioni attuative del c.p.c. dettano, però, delle norme differenziate per i due riti in relazione alla determinazione dei giorni di udienza, alla distribuzione delle udienze tra i vari giudici nonché alla designazione del giudice per ciascuna causa (artt. 54-56).
(4) L'istituto, che ha avuto scarsissima applicazione nella prassi, è discusso anche dalla dottrina, in quanto viene evidenziato il rischio che il giudice, nel far verbalizzare la domanda, potrebbe integrarla o arricchirne il contenuto. Invece, la fondamentale esigenza di rispetto del principio di parità delle parti impone al giudice di svolgere, in sede di ricezione della domanda orale, una mera funzione di assistenza al soggetto.
(5) Il processo verbale deve essere notificato alla controparte solo se questa non sia già presente in udienza: altrimenti, non si vede alcuna utilità di unavocatio in iusdella parte che sia già a conoscenza di quanto gli dovrebbe essere notificato.
(6) Disposizione riformulata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 9844/2001
L'art. 316 c.p.c., secondo cui la domanda davanti al giudice di pace può essere dall'attore proposta anche verbalmente e viene raccolta dal giudice a verbale, si applica a tutte le cause di competenza del giudice di pace e non solo a quelle di valore non eccedente un milione; nelle cause eccedenti tale valore, verificandosi una non coincidenza tra ambito della domanda verbale e ambito della difesa personale della parte, sono valide la domanda verbale e la successiva notifica del verbale al convenuto effettuate dalla parte personalmente mentre non è valida la costituzione personale dell'attore davanti al giudice di pace, attività da compiersi a mezzo del difensore (nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di pace che aveva ritenuto valida, in assenza di tempestiva eccezione di controparte, la costituzione personale dell'attore e la successiva attività da lui svolta, con violazione del suo diritto di difesa e conseguente nullità delle attività processuali compiute).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9844 del 19 luglio 2001)
2Cass. civ. n. 1513/2001
L'art. 11 primo comma del R.D. n. 1611 del 1933, secondo cui la notificazione degli atti con cui si dà inizio ad un giudizio contro un'amministrazione dello Stato dev'essere fatta presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi al quale è portata la causa, è applicabile anche nei processi dinanzi al giudice di pace.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1513 del 2 febbraio 2001)
3Cass. civ. n. 15959/2000
Nel caso di tempestiva opposizione orale in udienza dinanzi al giudice di pace, ai sensi dell'art. 316 c.p.c., l'omesso rispetto, da parte dell'ingiunto — opponente, del termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c. nell'assolvimento dell'obbligo di notifica all'ingiungente del verbale di udienza, dovuto ad ignoranza del relativo onere, non gli consente l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., giacché l'ignoranza non configura né una causa di forza maggiore (da intendere come forza esterna ostativa in assoluto), né un caso fortuito (da intendere come fattore meramente oggettivo, avulso dalla volontà umana, non voluto, né prevedibile o comunque evitabile).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15959 del 19 dicembre 2000)
4Cass. civ. n. 4033/1998
La mancata sottoscrizione da parte del cancelliere del processo verbale della domanda proposta oralmente davanti al giudice di pace a norma dell'art. 316 c.p.c. non comporta l'inesistenza o la nullità dell'atto, ma una semplice irregolarità, non vertendosi in un'ipotesi di mancanza di un requisito di forma indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto (vocatio in ius), una volta che questo sia stato conseguito con la notifica del verbale alla controparte.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4033 del 21 aprile 1998)