Articolo 317 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Rappresentanza davanti al giudice di pace

Dispositivo

Note

(1) Articolo così sostituito con l. 26 novembre 1990, n. 353.

(2) L'articolo in commento riproduce il previgente art. 319, con la sostituzione del termine "conciliatore" con quello "giudice di pace" e della formula "transigere e consentire alla conciliazione" con quella "transigere e conciliare". E' stato anche abolito il limite per cui la facoltà di farsi rappresentare da un mandatario era concessa soltanto se l'ufficio di conciliazione si trovasse fuori della sede di pretura (soppresso a decorrere dal 2 giugno 1999).

(3) La parte potrà affidare la propria difesa tecnica al rappresentante processuale volontario di cui all'articolo 317 sono in quelle cause in cui la stessa possa stare in giudizio personalmente: dinanzi al giudice di pace, la difesa personale della parte è ammessa solo per le cause di valore non superiore a 1.100 euro, mentre negli altri casi, rimane subordinata alla previa autorizzazione del magistrato (art. 82 del c.p.c.).Il rappresentante processuale può essere anche una persona non professionalmente qualificata in cui la parte ripone la propria fiducia.

(4) Il giudice può ordinare la comparizione personale delle parti allo scopo di controllare l'autenticità del mandato o per esperire il tentativo di conciliazione ai sensi del primo comma dell'art. 320 del c.p.c..

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 10384/2006

2Cass. civ. n. 8339/2005

3Cass. civ. n. 48/2001

4Cass. civ. n. 5235/2000