Articolo 319 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Costituzione delle parti

Dispositivo

L'attore si costituisce depositando il ricorso o il processo verbale di cui all'articolo [316], secondo comma, e, quando occorre, la procura. Il convenuto si costituisce a norma dei commi terzo e quarto dell'articolo [281] mediante deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, la procura (4) (5).

Le parti che stanno in giudizio personalmente e che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace o indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o eletto un domicilio digitale speciale, devono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale (3) (5).

Note

(1) La citazione depositata in cancelleria contestualmente all'iscrizione a ruolo non è nulla per carenza di procura, se quest'ultima viene depositata nella prima udienza di trattazione. Ciò in quanto nei giudizi davanti al giudice di pace l'iscrizione della causa a ruolo può non coincidere con la costituzione, che può essere formalizzata direttamente in prima udienza.

(2) L'articolo in commento riproduce il testo del previgente art. 314.Entrambe le parti possono costituirsi in cancelleria o direttamente in udienza. Da ciò discende che il convenuto sarà dispensato dall'onere di depositare la comparsa di risposta (art. 166 del c.p.c.), potendosi limitare a depositare la copia notificata della citazione e svolgere oralmente le proprie difese (lo sbarramento per le domande riconvenzionali, le eccezioni in senso stretto e la chiamata di terzo, quindi, è dato dalla prima - e tendenzialmente unica - udienza, diversamente da questo sancito dall'art. 167 del c.p.c.).Nell'ipotesi di contumacia dell'attore o di chiamata in causa di terzi, il verbale nel quale si riporta la proposizione della domanda riconvenzionale o della chiamata dovrà essere notificato ai soggetti destinatari di tali atti (l'attore o il terzo).

(3) Ai sensi dell'art. 58 disp. att, in caso di mancata dichiarazione di residenza o elezione di domicilio, le notificazioni e le comunicazioni possono essere fatte presso la cancelleria del giudice di pace. Ciò, però non vale se la parte è rappresentata da un difensore: in tal caso, infatti, se questi esercita la propria attività professionale all'interno della circoscrizione di cui fa parte in giudice adito, le notifiche vanno effettuate presso il domicilio dichiarato nell'albo professionale; se invece, l'avvocato appartiene a circoscrizione diversa, sarà tenuto ad eleggere domicilio, altrimenti si considera domiciliato presso la cancelleria.Vi è un'eccezione a quanto disposto dall'art. 58 disp. att.: la notificazione dell'impugnazione,exart.330, ultimo comma, c.p.c., va effettuata personalmente alla parte.

(4) Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

(5) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 3, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.Si riporta il testo previgente: "L'attore si costituisce depositando il ricorso notificato o il processo verbale di cui all'articolo316 unitamente al decreto di cui all'articolo318 e con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura. Il convenuto si costituisce a norma dei commi terzo e quarto dell'articolo281 undeciesmediante deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, la procura.Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione".Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. civ. n. 758/2022

Nel procedimento innanzi al giudice di pace, in assenza di una specifica previsione normativa che disponga diversamente, la costituzione della parte che vi provveda per prima non richiede la presentazione di un'apposita nota di iscrizione della causa a ruolo, essendo compito del cancelliere, integrate le condizioni previste dall'art. 319 c.p.c., provvedere agli adempimenti di sua competenza, ai sensi degli artt. 36 e 56 disp. att. c.p.c.. (Rigetta, TRIBUNALE RAVENNA, 24/10/2017).(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 758 del 12 gennaio 2022)

2Cass. civ. n. 27925/2011

A norma dell'art. 320 c.p.c., nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale; ne consegue che la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 27925 del 21 dicembre 2011)

3Cass. civ. n. 9092/2010

L'art. 58 disp. att. cod. proc. civ. - secondo il quale le notificazioni durante il procedimento dinanzi al giudice di pace possono essere validamente eseguite presso la cancelleria dello stesso, ove sia omessa la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, a norma dell'art. 319, secondo comma, cod. proc. civ., nel Comune sede dell'ufficio giudiziario adito - opera unicamente nei confronti della parte che sta in giudizio personalmente, alla quale soltanto è riferibile la previsione del suddetto articolo del codice di rito. Lo stesso principio è applicabile anche nel procedimento di opposizione in materia di sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 22, commi quarto e quinto, della legge n. 689 del 1981 (ritenuto "in parte qua" costituzionalmente legittimo con ordinanza n. 391 del 2007 della Corte costituzionale), sicchè nel caso in cui l'opponente, costituitosi personalmente, non abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice adito, le notificazioni nei suoi confronti possono essere legittimamente eseguite mediante deposito nella cancelleria del suddetto giudice. (Rigetta, Giud. pace Tarcento, 21/12/2004).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9092 del 15 aprile 2010)

4Cass. civ. n. 12272/2009

Nel procedimento davanti al giudice di pace, atteso che non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione e che il rito è, tuttavia, caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, dette preclusioni sono collegate allo svolgimento della prima udienza effettiva. Ne consegue che, se la prima udienza sia stata di mero rinvio, l'incompetenza per materia può essere rilevata, dalla parte che ne ha interesse o d'ufficio, anche all'udienza immediatamente successiva, in cui la causa ha avuto effettiva trattazione, così come, ai fini dell'incompetenza territoriale, la prima udienza di trattazione, rilevante ex art. 38 cod. proc. civ. nonché per la tempestività della relativa eccezione, deve ritenersi quella fissata dal giudice adito per l'audizione delle parti e per la definizione delle relative domande, pur se sia stata tenuta altra udienza in precedenza. (Rigetta, Giud. pace Santa Maria Capua Vetere, 11/06/2004).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12272 del 27 maggio 2009)

5Cass. civ. n. 25727/2008

A differenza di quanto avviene per i giudizi dinanzi al tribunale, per i quali la parte che iscrive la causa a ruolo deve contestualmente costituirsi, nei giudizi dinanzi al giudice di pace, caratterizzati da semplificazione di forme, gli artt. 316, 319 c.p.c. e 56 disp. att. c.p.c. delineano un sistema in cui la costituzione in giudizio dell'attore può anche non coincidere con l'iscrizione della causa a ruolo ed essere, invece, formalizzata nella prima udienza di trattazione. Pertanto, il deposito del fascicolo di parte, con l'atto di citazione e gli altri documenti, effettuato in cancelleria contestualmente all'iscrizione a ruolo, deve intendersi finalizzato a tale iscrizione, e la citazione non può ritenersi nulla per carenza di procura, se quest'ultima sia depositata nella prima udienza di trattazione, in tal modo perfezionandosi la costituzione in giudizio.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 25727 del 24 ottobre 2008)

6Cass. civ. n. 9350/2008

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, allorquando il convenuto intenda chiamare in causa un terzo ha l'onere di costituirsi nel termine di rito e, a pena di decadenza, farne esplicita richiesta nell'atto di costituzione, chiedendo nel contempo il differimento della prima udienza, a cui il predetto giudice deve dar luogo anche nel caso in cui lo stesso convenuto si costituisca direttamente alla prima udienza e si renda necessario provvedervi in base all'attività svolta dalle parti in tale udienza. Al di fuori di dette situazioni processuali al convenuto non è consentito di invocare la chiamata in causa di un terzo all'udienza successiva alla prima che eventualmente venga celebrata, ostandovi la struttura concentrata e tendenzialmente completa dell'udienza prevista dall'art. 320 c.p.c., tesa a compendiare le fasi di trattazione preliminare, istruttoria e conclusiva.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9350 del 10 aprile 2008)

7Cass. civ. n. 12476/2004

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace la costituzione delle parti può avvenire con la massima libertà di forme in udienza o in cancelleria secondo quanto previsto dall'art. 319 c.p.c., che nella sua attuale formulazione corrisponde letteralmente, salvo il riferimento all'art. 316 in luogo dell'art. 312 c.p.c. per effetto della nuova numerazione degli articoli, all'abrogato art. 314 c.p.c., dal quale era disciplinata la costituzione delle parti nel giudizio dinanzi al pretore e al conciliatore; peraltro, se in relazione alla consentita libertà delle forme, non è sancita alcuna preclusione in relazione agli atti introduttivi, l'art. 320, terzo comma c.p.c., nel prevedere che nella prima udienza le parti precisano definitivamente i fatti posti a base delle domande, difese ed eccezioni, producono i documenti e richiedono i mezzi di prova da assumere, stabilisce un sistema di preclusioni che non è disponibile neppure da parte del giudice con il differimento ad altra della prima udienza. Ne consegue che l'incompetenza per materia, per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c. può essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12476 del 7 luglio 2004)

8Cass. civ. n. 11946/2003

Nel procedimento avanti al giudice di pace, l'art. 319 c.p.c. consente alle parti di costituirsi in cancelleria o in udienza, garantendo loro libertà di forme, sicché ben può il convenuto considerarsi esonerato dall'onere di presentare la comparsa di costituzione; peraltro, non distinguendo tra udienza di prima comparizione e udienza di prima trattazione, l'art. 320 c.p.c. concentra nella prima udienza tutta l'attività processuale delle parti (quali la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie), consentendo (ai sensi del quarto comma) il rinvio a successiva udienza solamente quando, in relazione all'attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove. Ne consegue che all'udienza che venga tenuta successivamente alla prima rimane precluso al convenuto proporre domanda riconvenzionale, né, ove rimasto contumace alla prima udienza e costituitosi solo a quest'ultima, gli è consentito svolgere attività difensiva diversa dalla mera contestazione delle pretese avversarie e delle prove addotte a sostegno delle medesime, come pure gli è precluso di chiamare un terzo in causa. Le suindicate preclusioni processuali non sono derogabili nemmeno da parte del giudice di pace, che non può rinviare la prima udienza al fine di consentire alle parti l'espletamento di attività precluse, trovando tale sistema fondamento e ragione nell'esigenza di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili, a tutela non solo dell'interesse del singolo ma anche di quello della collettività.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11946 del 8 agosto 2003)

9Cass. civ. n. 2830/2002

Il combinato disposto degli artt. 319 c.p.c. e 57 att. c.p.c. va interpretato nel senso che, qualora dinanzi al giudice di pace non sia stata tenuta udienza nel giorno indicato in citazione o nel processo verbale, l'iscrizione a ruolo può essere effettuata anche successivamente alla data indicata in citazione, mentre la costituzione in giudizio dell'attore può essere effettuata fino al giorno dell'udienza effettivamente tenuta dal giudice designato, non esistendo norme che escludano detta costituzione direttamente in udienza, e non potendosi, peraltro, desumere tale forma di sbarramento dai principi generali posti a presidio del procedimento dinanzi al giudice di pace, con conseguente inapplicabilità, in tal caso, del principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva sostituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2830 del 26 febbraio 2002)

10Cass. civ. n. 14074/1999

Nel caso in cui, nel processo avanti al giudice di pace per causa di valore non superiore ai due milioni di lire e, quindi, da decidersi secondo equità, il provvedimento di fissazione della nuova udienza ai sensi degli articoli 181 e 309 del c.p.c. non sia stato comunicato a una delle parti, ancorché entrambe regolarmente costituite, si verifica una grave violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, con la conseguente nullità del procedimento e della sentenza conclusiva di esso.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14074 del 15 dicembre 1999)

11Cass. civ. n. 5751/1999

Nel processo dinanzi al giudice di pace, al convenuto contumace che si costituisce in seconda udienza è preclusa la proposizione della domanda riconvenzionale, anche nel caso in cui il rinvio sia stato effettuato a norma dell'art. 181 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5751 del 11 giugno 1999)

12Cass. civ. n. 5626/1999

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, non essendo configurabile alcuna distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, al convenuto non costituito alla prima udienza, e costituito - tardivamente - all'udienza successiva (fissata, nella specie, per «richieste istruttorie ed eventuale precisazione delle conclusioni»), è preclusa la facoltà di proporre domande o eccezioni (da considerarsi nuove) e di produrre documenti.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5626 del 8 giugno 1999)