Articolo 320 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Trattazione della causa

Dispositivo

Note

(1) Articolo così modificato con l. 26 novembre 1990, n. 353.

(2) La norma non prevede quale conseguenza del mancato espletamento dell'interrogatorio libero la nullità del processo o della sentenza: secondo parte della giurisprudenza, questa sarebbe però la conseguenza ove l'omissione del tentativo abbia comportato una violazione del diritto di difesa.L'interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione presuppongono l'onere per le parti di comparire personalmente, salva la facoltà di farsi rappresentare a norma dell'art. 317 del c.p.c..

(3) L'art. 185 del c.p.c.prevede che il processo verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 del c.p.c..

(4) La parte può, quindi, puntualizzare o allegare anche fatti nuovi e modificare domande ed eccezioni già proposte (emendatio libelli), ma non può proporre nuove domande (mutatio libelli).

(5) La chiamata di terzo può essere effettuata anche in prima udienza dalle parti. Il convenuto, che non necessita di autorizzazione, può provvedervi al momento della costituzione, mentre l'attore deve ottenere il permesso del giudice alla chiamata, che sarà autorizzata solo se resa necessaria dalle difese svolte dalla controparte (art. 269, comma 3, c.p.c.).

(6) L'assunzione delle prove davanti al giudice di pace non è disciplinata da specifiche disposizioni contenute nel presente capo, pertanto, in virtù del rinvio integrativo di cui all'art. 311 del c.p.c., si seguiranno le norme dettate per l'istruzione probatoria nel procedimento innanzi al tribunale.

(7) Alle parti è preclusa la produzione di documenti in una udienza successiva alla prima o all'udienza fissata ai sensi del quarto comma del presente articolo. Quindi, ad esempio, è tardiva la produzione di un documento contestualmente al deposito della comparsa conclusionale.La norma dice che i documenti prodotti possono essere inseriti nel fascicolo d'ufficio, ma di regola le parti li conservano nei rispettivi fascicoli di parte.

(8) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

(9) Comma soppresso dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197.

Massime giurisprudenziali (19)

1Cass. civ. n. 20840/2017

2Cass. civ. n. 8108/2016

3Cass. civ. n. 2962/2016

4Cass. civ. n. 27925/2011

5Cass. civ. n. 17437/2011

6Cass. civ. n. 9754/2010

7Cass. civ. n. 18/2010

8Cass. civ. n. 25825/2009

9Cass. civ. n. 10331/2008

10Cass. civ. n. 23574/2007

11Cass. civ. n. 10032/2007

12Cass. civ. n. 11973/2006

13Cass. civ. n. 17992/2004

14Cass. civ. n. 707/2004

15Cass. civ. n. 7291/2003

16Cass. civ. n. 4376/2000

17Cass. civ. n. 4695/1999

18Cass. civ. n. 2882/1999

19Cass. civ. n. 2064/1999