Articolo 396 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello

Dispositivo

Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell'articolo precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto (1).

Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.

Note

(1) Qualoranon sia ancora decorsoil termine per proporre appello, la sentenza di primo grado dovrà essere impugnata con ilnormale mezzo di gravame. In tal caso, infatti, i motivi di revocazione si convertono in motivi di appello, essendo quest'ultimo un rimedio impugnatorio a carattere generale.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 19233/2015

Il ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c. non può avere ad oggetto la sentenza di primo grado quando vi sia già pronuncia, pur solo in rito, del giudice di secondo grado, perché il sistema delineato dagli artt. 395 e 396 c.p.c. esclude il rimedio revocatorio contro la sentenza di primo grado tempestivamente appellata.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 19233 del 29 settembre 2015)

2Cass. civ. n. 6737/2002

L'accertamento dell'avvenuta scadenza dei termini per la proposizione dell'appello, ai fini della verifica di susistenza della condizione di ammissibilità dell'istanza di revocazione straordinaria ex art. 396, primo comma, c.p.c., riguarda questione di natura processuale e, pertanto, non può formare oggetto di cosa giudicata in senso sostanziale, essendo destinato ad operare soltanto con effetti limitati al processo in cui è intervenuto; ne deriva che il giudice dell'appello, successivamente adito, ben può procedere allo scrutinio di ammissibilità del gravame e ad autonomo accertamento della sussistenza delle condizioni che, ai sensi dell'art. 327, secondo comma, c.p.c., consentono tale impugnazione pur dopo la scadenza del termine annuale previsto dal primo comma della medesima norma, dovendosi escludere qualsiasi preclusione derivante dalla sentenza resa dal giudice della revocazione.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 6737 del 10 maggio 2002)

3Cass. civ. n. 2894/1982

Ai fini della proroga del termine per l'appello, prevista dal secondo comma dell'art. 396 c.p.c., l'appellante deve offrire la prova del recupero, durante il corso di tale termine, di documenti «decisivi», e non già semplicemente «utili», per la definizione della controversia nonché la prova della causa di forza maggiore o del fatto dell'avversario che gli avrebbero impedito di produrre prima i documenti suddetti.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 2894 del 10 maggio 1982)

4Cass. civ. n. 2308/1966

Il giudice è tenuto ad accertare d'ufficio se le domande di revocazione per dolo, o per rinvenimento di documenti decisivi, siano state proposte nel termine stabilito dalla legge a pena di inammissibilità, a meno che l'indagine si appalesi superflua per ammissione delle parti. Non equivale ad ammissione la mancanza di una specifica contestazione, a meno che il sistema difensivo adottato risulti oggettivamente incompatibile con la contestazione stessa.(Cassazione civile, sentenza n. 2308 del 2 settembre 1966)

5Cass. civ. n. 1462/1949

Se i fatti previsti come motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395, nn. 1, 2, 3 e 6 (scoperta del dolo di una delle parti in danno dell'altra, scoperta della falsità di prove in base alle quali la sentenza è stata emessa, ricupero di documenti decisivi dopo la pronunzia della sentenza stessa, pronuncia di sentenza che accerti il dolo del giudice), si verificano durante il corso del termine per l'appello, non si fa luogo alla revocazione: detti fatti si risolvono in motivi di appello e il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.(Cassazione civile, sentenza n. 1462 del 14 giugno 1949)