Articolo 397 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Revocazione proponibile dal pubblico ministero
Dispositivo
Nelle cause in cui l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma dell'articolo [70] primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero:
Nei casi di cui all'articolo [391], la revocazione può essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione (4).
Note
(1) La mancata partecipazione del Pubblico Ministero, che sia prevista come obbligatoria, implica lanullitàdella sentenza. Solo il P.M. può far valere tale nullità avvalendosi del rimedio straordinario, ma, qualora i termini per impugnarenon siano ancora scadutianche il P.M. dovrà ricorrere aimezzi ordinari.
(2) Cfr. art. 77, r.d. 30-1-1941, n. 12 Ordinamento giudiziario.
(3) Ricorre quando le parti convengono di far valere nel processofatti non verioprove falseper ottenere una sentenza lesiva di interessi indisponibili. In tal modo le parti utilizzano uno strumento lecito per realizzare un fine illecito.
(4) Comma inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 6302/2007
I termini di decadenza per l'esercizio dell'azione di disconoscimento di paternità concorrono, unitamente ai casi in cui tale azione è consentita, a definire l'ambito nel quale il disconoscimento di paternità è esperibile e, con esso, a delineare il punto di equilibrio tra verità biologica e certezza dello status come presuntivamente attribuito. E siccome tali termini afferiscono a materia sottratta alla disponibilità delle parti, deve ritenersi frutto di collusione ordita per frodare la legge — con conseguente esperibilità dell'impugnazione per revocazione da parte del P.M. — la sentenza emessa a conclusione di un processo nel quale le parti, d'accordo fra loro, per far apparire tempestiva l'azione di disconoscimento di paternità e per conseguentemente superare la decadenza fissata dall'ordinamento a presidio dell'indisponibilità delle situazioni soggettive coinvolte, abbiano, contrariamente al vero, dedotto che l'acquisizione della conoscenza, da parte del figlio maggiorenne, dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento di paternità è avvenuta nell'anno anteriore alla proposizione dell'azione.–Il P.M. è legittimato ad esperire il rimedio della revocazione di cui all'art. 397, numero 2), c.p.c. indipendentemente da quali siano state le sue conclusioni nel giudizio, nel quale è intervenuto, definito con la sentenza revocanda, e quindi anche quando abbia assunto una posizione processuale favorevole alle conclusioni delle parti, accolte nella medesima sentenza, perché, essendo questa il risultato della sottostante volontà delle parti di realizzare uno scopo non consentito dalla legge attraverso l'artificiosa rappresentazione di una situazione diversa da quella reale, anche il P.M. è da ritenersi vittima della collusione, al pari del giudice contro il quale la frode è in via principale rivolta.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6302 del 16 marzo 2007)
2Cass. civ. n. 4780/1991
L'audizione del P.M., richiesta dall'art. 32 della L. 4 maggio 1983, n. 184 per la dichiarazione di efficacia nello Stato, a titolo di affidamento preadottivo, della sentenza di adozione di un minore emessa da un'autorità straniera, è prevista a pena di nullità, il che abilita lo stesso P.M., nell'ipotesi di pronuncia del provvedimento — per il quale è stabilito un procedimento in unico grado — senza che tale audizione sia avvenuta, alla proposizione non del ricorso per cassazione, ma di quello per revocazione ex art. 397 n. 1 c.p.c., a norma dell'ultimo comma dell'art. 72 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4780 del 2 maggio 1991)
3Cass. civ. n. 2993/1960
Per la proponibilità della revocazione da parte del pubblico ministero non è necessaria la circostanza di uno dei motivi per i quali la revocazione è consentita alle parti; è necessario e sufficiente, invece, che il pubblico ministero non sia stato sentito nonostante che si versasse in un caso in cui il suo intervento è obbligatorio, ovvero che la sentenza sia l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge. Non è indispensabile che il giudice della revocazione, dopo aver conclusa la fase del iudicium rescindens, decida sempre la controversia nel merito, dovendo egli derogare a questa regola quando accerti che tale controversia spetti alla competenza funzionale di altro giudice.(Cassazione civile, sentenza n. 2993 del 9 novembre 1960)