Articolo 432 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Valutazione equitativa delle prestazioni

Dispositivo

Note

(1) La norma disciplina l'ipotesi in cui sia certa l'esistenza del diritto del lavoratore e non sia possibile determinare altrimenti la somma a quest'ultimo dovuta. In tali casi, viene rimessa alla prudente valutazione del giudice la liquidazione spettante al lavoratore per le prestazioni rese, contemperando i contrapposti interessi delle due parti. Il giudice dovrà dare conto del suo ragionamento, indicando il percorso logico-giuridico seguito per approdare alla decisione, indicando inoltre i criteri utilizzati per la quantificazione della somma spettante al lavoratore. Per tale ragione, la norma in esame si configura come un'ipotesi di applicazione del principio di cui all'art. 1226 c.c., relativa alla liquidazione equitativa del danno da illecito contrattuale.

(2) Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale norma può trovare applicazione nel caso di giudizio avente ad oggetto il diritto del lavoratore al compenso per il lavoro straordinario prestato. In tale ipotesi, una volta che il lavoratore abbia provato di aver lavorato oltre l'orario di lavoro, il giudice potrà valutare in via equitativa le prestazioni svolte, dando atto dei criteri utilizzati per la suddetta quantificazione e del ragionamento logico che lo ha condotto alla decisione.

Massime giurisprudenziali (16)

1Cass. civ. n. 4076/2018

2Cass. civ. n. 8721/2017

3Cass. civ. n. 22115/2009

4Cass. civ. n. 13953/2009

5Cass. civ. n. 10401/2009

6Cass. civ. n. 50/2009

7Cass. civ. n. 458/2003

8Cass. civ. n. 11210/2001

9Cass. civ. n. 7827/2001

10Cass. civ. n. 6623/2001

11Cass. civ. n. 8271/2000

12Cass. civ. n. 2846/1990

13Cass. civ. n. 2554/1990

14Cass. civ. n. 193/1989

15Cass. civ. n. 3287/1986

16Cass. civ. n. 3297/1985