Articolo 431 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Esecutorietà della sentenza

Dispositivo

Note

(1) L'opinione prevalente in dottrina ritiene che possano essere provvisoriamente esecutive le sole sentenze di condanna in favore del lavoratore. Tuttavia, non mancano altre opinioni che, basandosi sul nuovo testo dell'art. 282 del c.p.c., attribuiscono la provvisoria esecutività a tutte le sentenze, siano esse di condanna, di accertamento o costitutive.

(2) La norma dispone che il lavoratore possa procedere ad esecuzione forzata solamente con il dispositivo in attesa del deposito della sentenza. Pertanto, viene riconosciuta al dispositivo stesso efficacia di titolo esecutivo realizzando così i principi di celerità ed immediatezza del rito del lavoro.

(3) Si precisa che la sentenza di accertamento del diritto del lavoratore alla qualifica superiore e relativa condanna del datore di lavoro all'attribuzione di detta qualifica non è suscettibile di esecuzione forzata, dato che l'attribuzione della qualifica non può avvenire senza la necessaria cooperazione del debitore. Pertanto, nel caso di condanna del datore di lavoro ad un fare infungibile, è il lavoratore a dovere offrire la propria prestazione lavorativa esclusivamente con le modalità che la controparte è condannata ad accettare, compresa anche la conservazione del diritto alla retribuzione corrispondente alla qualifica superiore nel caso in cui il datore di lavoro non ottemperi alla condanna stessa.

(4) La sospensione dell'esecuzione può essere disposta dal giudice se da essa possa derivare un gravissimo danno, indipendentemente dalla fondatezza del gravame. Tuttavia, si esclude che possano integrare gli estremi del gravissimo danno il fatto che il pagamento della somma esecutata pregiudichi la capacità produttiva e la capacità dell'azienda di far fronte alle proprie obbligazioni con i mezzi ordinari, oppure il pericolo di irreperibilità delle somme, visto che la provvisoria esecuzione è stata prevista dal legislatore in favore del soggetto più debole. Pertanto, è necessario sostenere la richiesta di sospensiva con validi elementi oggettivi.

(5) Quest'ultimo comma è stato aggiunto dalla recente L. 12 novembre 2011, n. 183.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 7576/2018

2Cass. civ. n. 10164/2010

3Cass. civ. n. 9693/2009

4Cass. civ. n. 17134/2005

5Cass. civ. n. 15021/2000

6Cass. civ. n. 11517/1995

7Cass. civ. n. 541/1989

8Cass. civ. n. 3738/1985

9Cass. civ. n. 5603/1984