Articolo 438 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Deposito della sentenza di appello
Dispositivo
Fuori dei casi di cui all'articolo [436], la sentenza deve essere depositata entro sessanta giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti (4).
Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo [431] (2) (3).
Note
(1) Come la sentenza di primo grado, anche la sentenza d'appello deve essere depositata in cancelleria entro 15 giorni dalla pronuncia del dispositivo. Sarà poi la cancelleria a dover dare avviso alle parti dell'avvenuto deposito.
(2) Il secondo comma della norma in esame rinvia all'art. 431, in base al quale vi è la possibilità di procedere ad esecuzione forzata sulla base del dispositivo della sentenza. Tuttavia, è bene precisare che tale facoltà viene riservata solamente al lavoratore quando venga pronunciata sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di crediti derivanti da uno dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409 del c.p.c., restando esclusa per il datore di lavoro che abbia ottenuto una sentenza di condanna nei confronti del lavoratore.
(3) In merito alla sospensione della esecuzione, l'opinione dottrinale prevalente ritiene applicabile, nel silenzio della legge, la previsione generale di cui all'art. 373 che consente al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata di concedere la sospensione nel caso in cui dall'esecuzione della sentenza possa derivare un danno grave e irreparabile.
(4) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";- (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 2348/1980
Anche nel rito del lavoro, la sentenza d'appello che riforma quella di primo grado provvisoriamente esecutiva non fa venir meno gli atti di esecuzione già posti in essere che restano in vita fino al passaggio in giudicato della sentenza di riforma. Questo principio si applica sia agli atti del processo esecutivo sia a quelli di parte che costituiscono spontanea esecuzione della decisione riformata.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 2348 del 12 aprile 1980)