Articolo 439 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Cambiamento del rito in appello

Dispositivo

Note

(1) Se la Corte d’appello ritiene che il giudizio sia stato svolto erroneamente con il rito ordinario anziché con quello speciale, procede a fissare l’udienza di discussione di cui all’art. 420 del c.p.c., assegnando alle parti un termine perentorio entro cui poter integrare le rispettive difese. Il mutamento di rito comporta per il collegio il dovere di procedere con l’interrogatorio delle parti e il tentativo di conciliazione, mentre per le parti la facoltà di richiedere nuovi mezzi di prova e sollevare nuove eccezioni.

(2) Diversamente, se il collegio ritiene che il processo avrebbe dovuto svolgersi seguendo il rito ordinario, dispone la regolarizzazione degli atti con le disposizioni tributarie e la continuazione davanti a sè o la sezione ordinaria qualora si tratti di Corti divise in sezioni, utilizzando le prove raccolte nel giudizio svoltosi secondo il rito speciale, nei limiti consentiti dall'art. 427 del c.p.c., II comma.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 8947/2006

2Cass. civ. n. 10030/1998

3Cass. civ. n. 9774/1996

4Cass. civ. n. 977/1996

5Cass. civ. n. 10686/1994

6Cass. civ. n. 4567/1994

7Cass. civ. n. 4573/1993

8Cass. civ. n. 2405/1986

9Cass. civ. n. 6161/1984