Articolo 440 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Appellabilità delle sentenze

Dispositivo

Note

(1) Secondo l’orientamento dottrinale prevalente, il valore della controversia di lavoro relativamente all’applicazione dell’articolo in esame, va calcolato tenendo conto dell’importo base del credito del lavoratore, della rivalutazione monetaria e degli interessi. Pertanto, il valore irrisorio del limite fa sì che la norma sia nella prassi pressoché inapplicata.

(2) Il collegio deve dichiarare inammissibile l'appello proposto contro una sentenza che abbia deciso una controversia di lavoro di valore inferiore al limite di cui alla norma in esame. Tale inammissibilità è rilevabile anche d'ufficio sino a che si formi il giudicato.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 16949/2004

2Cass. civ. n. 10838/2004

3Cass. civ. n. 1100/1991

4Cass. civ. n. 680/1985

5Cass. civ. n. 3290/1983