Articolo 475 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale

Dispositivo

Note

(1) La formula esecutiva non viene apposta sull'originale del provvedimento, fatta eccezione per il caso dell'ordinanza con cui il giudice convalida la licenza o lo sfratto o dell'atto che rimane in cancelleria o presso il pubblico ufficio, ma su una copia conforme all'originale.

(2) L'apposizione della formula esecutiva presuppone un controllo (da parte del cancelliere o del notaio) circa la legittimazione del soggetto attivo ad avvalersi del titolo e circa gli ulteriori aspetti formali in ordine all'esistenza del titolo stesso ed alla sua esecutività (per es., il cancelliere dovrà rifiutare la formula allorché risulti che il decreto ingiuntivo (v.641,642 e648) non sia stato dichiarato provvisoriamente esecutivo; il notaio dovrà regolarsi ugualmente quando il diritto sia sottoposto a condizione sospensiva.

(3) Il combinato disposto di questa norma con l'art. 477 evidenzia la diversa estensione della portata soggettiva del titolo sotto il profilo attivo e passivo: nel primo caso l'estensione riguarda genericamente tutti i successori del creditore, mentre dal lato passivo l'estensione sembra limitata ai soli eredi del debitore e, quindi, solo nel caso di successione per causa di morte a titolo universale e a titolo particolare (v.111).

(4) L'intestazione risulta così modificata d.lgs. Pres. 19-6-1946, n. 1.

(5) Disposizione interamente riformulata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto:- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";- (con l'art. 35, comma 8) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023".

(6) Le parole "o in duplicato informatico" sono state aggiunte dall'art. 3, comma 7, lettera a) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che " Fermo quanto previsto dall'articolo 35, commi 1 e 8, del decreto legislativo n. 149 del 2022, le disposizioni di cui agli articoli 474, 475, 478 e 479 del codice di procedura civile, come modificate dallo stesso decreto legislativo e dal presente decreto, si applicano anche ai titoli esecutivi messi in esecuzione successivamente al 28 febbraio 2023 e agli atti di intervento nella procedura esecutiva depositati successivamente a tale data".

Massime giurisprudenziali (19)

1Cass. civ. n. 24548/2014

2Cass. civ. n. 6763/2014

3Cass. civ. n. 25638/2013

4Cass. civ. n. 6732/2011

5Cass. civ. n. 18363/2010

6Cass. civ. n. 13069/2007

7Cass. civ. n. 16262/2005

8Cass. civ. n. 586/1999

9Cass. civ. n. 1625/1998

10Cass. civ. n. 9902/1996

11Cass. civ. n. 9195/1995

12Cass. civ. n. 4040/1993

13Cass. civ. n. 610/1981

14Cass. civ. n. 1040/1977

15Cass. civ. n. 3535/1972

16Cass. civ. n. 477/1971

17Cass. civ. n. 1622/1970

18Cass. civ. n. 599/1966

19Cass. civ. n. 1786/1962