Articolo 476 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Altre copie in forma esecutiva

Dispositivo

Note

(1) Si vedano art. 111 d.P.R. 15-12-1959, n. 1229 (Ufficiali giudiziari). Per l'ammortamento di cambiali e assegni vedi artt. 89 ss. r.d. 14-12-1933, n. 1669 (Cambiale) e artt. 69 ss. r.d. 21-12-1933, n. 1736 (Assegno bancario).

(2) La norma in esame esprime il divieto di rilascio di più di una copia in forma esecutiva la cui ratio è quella di assicurare che non siano in circolazione più copie esecutive contro la stessa persona, fatta eccezione il caso in cui ricorra un giusto motivo. Per giusto motivo, la dottrina intende il caso di perdita non imputabile, e cioè sottrazione, smarrimento o distruzione. In tali ipotesi sarà consentito il rilascio di un'ulteriore copia. Tale divieto non trova applicazione nel caso dei titoli di credito, per i quali è prevista la procedura di ammortamento.

(3) La parte interessata ad ottenere il rilascio di una successiva copia con formula esecutiva deve rivolgersi al capo dell'ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento. Se si tratta invece di un atto stragiudiziale sarà competente il Presidente del Tribunale nel cui circondario si è formato l'atto. Il decreto per l'autorizzazione all'ulteriore rilascio viene emanato senza contraddittorio e senza necessità di motivazione. Infine, l'inosservanza del divieto stesso costituisce una semplice irregolarità che non incide né sull'efficacia del titolo esecutivo né sulla validità della relativa esecuzione.

(4) Questo comma è stato così modificato dal D.L. 35/2005 e dalla legge 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 28432/2019

2Cass. civ. n. 18363/2010

3Cass. civ. n. 2557/1972

4Cass. civ. n. 2335/1964

5Cass. civ. n. 2437/1963