Articolo 480 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Forma del precetto

Dispositivo

Note

(1) La norma indica che il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti e della data della notifica del titolo esecutivo. Inoltre, il precetto deve contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo e l'avvertimento che, in mancanza di adempimento, si darà inizio all'esecuzione forzata. Il termine entro cui adempiere non può essere inferiore ai dieci giorni; invero, un termine diverso dai 10 gg. se inferiore, sarà come non assegnato.Diversamente, la norma non prevede in maniera espressa la necessità di precisare l'ammontare del debito, anche se nella prassi viene di solito indicato. Nel caso in cui venga formulata la richiesta di una somma minore rispetto a quella prevista nel titolo non significa aver rinunciato alla differenza, che potrà essere richiesta successivamente. Normalmente, viene richiesta una somma maggiore rispetto a quella del titolo perché nel precetto saranno chieste le spese, gli interessi e così via.

(2) Si vedano art. 63 r.d. 14-12-1933, n. 1669 (Cambiale e vaglia cambiario); art. 55 r.d. 21-12-1933, n. 1736 (Assegno bancario e circolare).

(3) Di norma, le parti sono le stesse indicate nel titolo esecutivo e nel caso in cui si sia verificata un'ipotesi di successione (passiva o attiva) dovrà esserne indicata la causa (v.475 e477). Inoltre, è bene chiarire che l'indicazione della data di notifica del titolo esecutivo sarà necessaria solo se titolo e precetto siano stati notificati separatamente. Se la notifica è contestuale (v.4793) l'indicazione della data potrà essere omessa senza che si verifichi la nullità del precetto.Invece, elemento imprescindibile che non può mancare è l'esatta indicazione degli estremi del titolo esecutivo, a pena di nullità del precetto. La trascrizione del titolo, richiesta nel caso di cambiale o di assegno, non deve essere necessariamente integrale (che si ottiene invece, con la fotocopia, munita di certificazione di conformità, dichiarata dall'ufficiale giudiziario, del titolo, seguita dall'atto di precetto). Infine, se nel precetto, oltre alla sorte capitale, si chiedono, appunto, le spese di protesto e del conto di ritorno sarà necessaria anche la trascrizione del protesto.

(4) Comma così modificato dall’art. 13, comma 1, lett. a), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

(5) Secondo la norma in commento, l'indicazione della residenza o l'elezione di domicilio della parte istante non è prevista a pena di nullità, ma serve solo ad individuare il giudice competente per territorio che seguirà la imminente esecuzione forzata. Se nel precetto il creditore non inserisce le suddette indicazioni, la stessa norma stabilisce che le eventuali opposizioni a precetto saranno proposte nel luogo in cui quest'ultimo fu notificato (che potrebbe essere diverso da quello dell'esecuzione).Inoltre, se il creditore ha omesso di indicare se intende avvalersi dell'esecuzione immobiliare o di quella mobiliare, si deve presumere che egli abbia inteso avvalersi della prima, se per es. abbia eletto domicilio nella cancelleria del tribunale.

(6) L'opinione dottrinale prevalente ritiene che il precetto non sia un vero atto processuale e quindi potrà essere sottoscritto o dal difensore o dalla parte personalmente. La procura rilasciata per il processo di cognizione non si estende anche al processo esecutivo, perché quest'ultimo non è un «ulteriore grado» del processo, ma un processo diverso. In ogni caso, il precetto, ex art. 125, può (non deve) contenere la procura che, se rilasciata in calce o a margine dello stesso, servirà per tutti gli atti esecutivi successivi.

(7) Il comma 3 è stato modificato dall'art. 3, comma 7, lettera c) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (55)

1Cass. civ. n. 6833/2021

2Cass. civ. n. 20356/2020

3Cass. civ. n. 13430/2020

4Cass. civ. n. 31226/2019

5Cass. civ. n. 19105/2018

6Cass. civ. n. 24291/2017

7Cass. civ. n. 18759/2017

8Cass. civ. n. 12173/2016

9Cass. civ. n. 25433/2014

10Cass. civ. n. 22510/2014

11Cass. civ. n. 19738/2014

12Cass. civ. n. 14495/2013

13Cass. civ. n. 13038/2013

14Cass. civ. n. 4008/2013

15Cass. civ. n. 3656/2013

16Cass. civ. n. 2160/2013

17Cass. civ. n. 25861/2011

18Cass. civ. n. 15901/2011

19Cass. civ. n. 13219/2010

20Cass. civ. n. 12540/2009

21Cass. civ. n. 28627/2008

22Cass. civ. n. 5515/2008

23Cass. civ. n. 20658/2007

24Cass. civ. n. 12230/2007

25Cass. civ. n. 10835/2007

26Cass. civ. n. 4649/2006

27Cass. civ. n. 3998/2006

28Cass. civ. n. 5621/2005

29Cass. civ. n. 5168/2005

30Cass. civ. n. 1063/2005

31Cass. civ. n. 19512/2003

32Cass. civ. n. 15861/2003

33Cass. civ. n. 5368/2003

34Cass. civ. n. 11170/2002

35Cass. civ. n. 13395/2001

36Cass. civ. n. 10288/2001

37Cass. civ. n. 9292/2001

38Cass. civ. n. 9365/2000

39Cass. civ. n. 7505/1999

40Cass. civ. n. 4706/1999

41Cass. civ. n. 3072/1998

42Cass. civ. n. 9873/1997

43Cass. civ. n. 6880/1997

44Cass. civ. n. 4475/1995

45Cass. civ. n. 10591/1993

46Cass. civ. n. 7394/1992

47Cass. civ. n. 8624/1991

48Cass. civ. n. 8043/1991

49Cass. civ. n. 6544/1990

50Cass. civ. n. 6234/1986

51Cass. civ. n. 2409/1986

52Cass. civ. n. 2895/1985

53Cass. civ. n. 1072/1981

54Cass. civ. n. 4225/1975

55Cass. civ. n. 2287/1966