Articolo 479 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Notificazione del titolo esecutivo e del precetto

Dispositivo

Note

(1) Si vedano gli artt.4802,6542,677. Fatta eccezione per le suddette ipotesi, l'articolo in esame dispone la regola generale della notifica del titolo esecutivo (adesso in copia attestata conforme all'originale) e poi del precetto.

(2) Si confronti, art. 1 d.lgs.lgt. 1-2-1946, n. 122 (Competenze degli uscieri degli uffici di conciliazione); art. 111 d.P.R. 15-12-1959, n. 1229 (Ufficiali giudiziari); art. 11 bis d.l. 7-10-1994, n. 571, conv. con modif. in l. 6-12-1994, n. 673.

(3) Il secondo comma stabilisce che il titolo esecutivo sia notificato al debitore personalmente ai sensi dell'art. 137 del c.p.c.e ss, e non al suo difensore costituito. La riforma ad opera della legge 80/2005 ha eliminato la possibilità di notificare la sentenza ai fini esecutivi ai sensi dell'art. 170 del c.p.c., modificando in parte il comma in esame. Pertanto, se il precetto viene notificato insieme al titolo, non potrà essere notificato al procuratore costituito, ma alla parte.L'eventuale notifica presso il difensore rileva solamente ai fini dell'impugnazione.

(4) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";- (con l'art. 35, comma 8) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023".

(5) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 3, comma 7, lettera b) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Si riporta il testo previgente: "Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all'originale e del precetto". Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che "Fermo quanto previsto dall'articolo 35, commi 1 e 8, del decreto legislativo n. 149 del 2022, le disposizioni di cui agli articoli 474, 475, 478 e 479 del codice di procedura civile, come modificate dallo stesso decreto legislativo e dal presente decreto, si applicano anche ai titoli esecutivi messi in esecuzione successivamente al 28 febbraio 2023 e agli atti di intervento nella procedura esecutiva depositati successivamente a tale data".

Massime giurisprudenziali (24)

1Cass. civ. n. 1096/2021

2Cass. civ. n. 8150/2017

3Cass. civ. n. 6022/2017

4Cass. civ. n. 10543/2015

5Cass. civ. n. 10327/2014

6Cass. civ. n. 19498/2013

7Cass. civ. n. 6664/2013

8Cass. civ. n. 23914/2012

9Cass. civ. n. 15361/2011

10Cass. civ. n. 5591/2011

11Cass. civ. n. 20634/2006

12Cass. civ. n. 15378/2006

13Cass. civ. n. 6448/2003

14Cass. civ. n. 193/2003

15Cass. civ. n. 10569/2002

16Cass. civ. n. 7784/2001

17Cass. civ. n. 6706/2001

18Cass. civ. n. 15083/2000

19Cass. civ. n. 13161/2000

20Cass. civ. n. 11078/2000

21Cass. civ. n. 7026/1999

22Cass. civ. n. 1930/1994

23Cass. civ. n. 8164/1991

24Cass. civ. n. 3593/1990