Articolo 483 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Cumulo dei mezzi di espropriazione

Dispositivo

Note

(1) La norma prevede la possibilità per il creditore di promuovere contemporaneamente l'espropriazione mobiliare e quella immobiliare; oppure l'espropriazione mobiliare presso il debitore e quella presso terzi; o, ancora, l'espropriazione immobiliare e quella presso terzi al fine di ottenere piena soddisfazione della sua pretesa.

(2) Il d.lgs. 19-2-1998, n. 51 ha modificato la norma sostituendo il pretore con il giudice dell'esecuzione, quale organo deputato a decidere sull'eccezione in tal senso proposta dal debitore e lasciando sostanzialmente immutata la disciplina prevista dalla norma in esame. Rimane pertanto la preferenza in passato accordata al giudice dell'esecuzione immobiliare (e cioè al tribunale con prevalenza sul pretore, competente per le ipotesi di cumulo di espropriazioni devolute tutte alla sua cognizione). Invero, anche se oggi tutte le procedure esecutive spettano al tribunale, il giudice che è chiamato ad occuparsi dell'esecuzione immobiliare è altresì chiamato a decidere sul cumulo, con preferenza rispetto agli altri giudici delle varie esecuzioni cumulate.

(3) E' opportuno indicare che il valore dei beni complessivamente pignorati con i diversi mezzi di espropriazione non può eccedere la somma dei crediti del creditore procedente e dei creditori eventualmente intervenuti, analogamente al caso previsto dall'art. 496. Nel caso in cui venisse superato tale valore, la legge prevede la possibilità di limitare l'espropriazione al mezzo scelto dal creditore o, in mancanza, dal giudice. La limitazione dei mezzi di espropriazione deve essere richiesta mediante un'apposita istanza di parte e non può essere attuata d'ufficio dal giudice. L'istanza de quo deve rivestire la forma dell'opposizione, che deve essere distinta dalle opposizioni ex artt. 615 e 617, e deve essere presentata con ricorso in cancelleria o con semplice dichiarazione in udienza.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 10668/2019

2Cass. civ. n. 7078/2015

3Cass. civ. n. 18533/2007

4Cass. civ. n. 3423/1997

5Cass. civ. n. 5492/1984

6Cass. civ. n. 1639/1977