Articolo 484 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Giudice dell'esecuzione

Dispositivo

L'espropriazione è diretta da un giudice (1).

La nomina del giudice dell'esecuzione (2) è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione (3).

[Nelle preture fornite di più magistrati la nomina è fatta dal dirigente a norma del comma precedente] (4).

Si applicano al giudice dell'esecuzione le disposizioni degli articoli [174] e [175] (5).

Note

(1) Appare opportuno distinguere tra la figura del giudice competente per l'esecuzione e quella del giudice dell'esecuzione. Il primo è l'ufficio giudiziario che ha competenza in relazione ad un determinato processo esecutivo; mentre il giudice dell'esecuzione è il magistrato appartenente a tale ufficio, che fisicamente di volta in volta viene designato. In seguito all'intervento del d.lgs. 19-2-1998, n. 51 che ha soppresso l'ufficio di pretore, l'unico organo giudiziario competente per l'esecuzione è il tribunale (v.9).

(2) La nomina del giudice dell'esecuzione viene effettuata dal presidente del Tribunale, previa presentazione del fascicolo dell'esecuzione formato dal cancelliere. Pertanto, tale nomina avviene necessariamente dopo il pignoramento. Tale atto, con il quale ha inizio l'espropriazione, è, infatti, precedente alla formazione del fascicolo dell'esecuzione.

(3) Tale comma è stato così sostituito dall'art. 90, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Il testo del precedente comma, in vigore fino all'1-6-1999, così disponeva: «Nei tribunali la nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni da che è stato formato».

(4) Questo comma, invece, è stato abrogato dall'art. 90, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Per la soppressione dell'ufficio del pretore si veda l'art. 8 nota (1).

(5) L'ultimo comma della norma in commento è espressione del parallelismo tra la figura del giudice istruttore (v.168 bis) e quella del giudice dell'esecuzione. Invero, è possibile cumulare le due funzioni in quelle parentesi di cognizione che, nel processo esecutivo, sono rappresentate dalle opposizioni, poichè, quando sia competente per valore, il giudice dell'esecuzione assume le funzioni di giudice istruttore nell'eventuale giudizio di cognizione.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 10320/2016

In pendenza di un processo di esecuzione è inammissibile la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, il cui ambito di applicazione è circoscritto al processo di cognizione ove soltanto è possibile riconoscere l'esistenza di un giudice istruttore e di un collegio ai sensi dell'art. 367 c.p.c.; né, conseguentemente, tale rimedio processuale è proponibile nei giudizi di opposizione incidentali all'esecuzione, atteso che esso potrebbe riguardare solo la giurisdizione a conoscere dell'opposizione, la quale, una volta che il processo esecutivo sia iniziato, non può che spettare al giudice ordinario, sicché tutte le questioni sull'esistenza del titolo esecutivo o sulla liquidità del credito riguardano la legittimità dell'esecuzione e non la giurisdizione, senza che assuma rilievo l'origine del titolo (nella specie, una decisione del Consiglio di Stato) o la qualità soggettiva di P.A. del debitore. (Regola giurisdizione).(Cassazione civile,Sez. Unite, ordinanza n. 10320 del 19 maggio 2016)

2Cass. civ. n. 10243/2015

Nel caso in cui la Banca d'Italia, chiamata a rendere la dichiarazione di terzo quale tesoriere nell'ambito di un procedimento di espropriazione presso terzi per crediti nei confronti del Ministero dell'Interno, dichiari l'esistenza di somme soggette a vincolo di impignorabilità ex art. 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (nel testo introdotto dall'art. 3 quater del d.l. 22 febbraio 2002, n. 13, conv. con modif. dalla legge 24 aprile 2002, n. 75), la rilevabilità ufficiosa di tale vincolo impone al giudice dell'esecuzione di svolgere, nell'ambito dei poteri a lui attribuiti dall'art. 484, primo comma, cod. proc. civ., una sommaria attività accertativa, procedendo alla declaratoria di nullità del pignoramento e di improseguibilità del processo esecutivo ovvero, per il caso di ritenuta inoperatività del vincolo, all'assegnazione del credito, previo riscontro delle relative condizioni. In entrambi i casi, la tutela contro i provvedimenti resi dal giudice dell'esecuzione resta affidata al rimedio dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., salva l'opposizione del debitore esecutato volta a far valere l'impignorabilità del credito, proposta prima del provvedimento del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10243 del 20 maggio 2015)

3Cass. civ. n. 4430/1983

Qualora il giudice ordinario abbia emesso a carico della pubblica amministrazione provvedimento di rilascio di un immobile locato e tale provvedimento, ancorché non definitivo, sia munito di efficacia di titolo esecutivo, deve affermarsi la giurisdizione del medesimo giudice ordinario con riguardo al procedimento di esecuzione forzata in base a detto titolo, restando irrilevanti la circostanza che quell'immobile sia adibito a sede di uffici pubblici.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 4430 del 29 giugno 1983)

4Cass. civ. n. 5697/1977

Il potere conferito dal vigente ordinamento processuale al giudice dell'esecuzione, al fine di pervenire al soddisfacimento dei creditori procedenti o intervenuti, è un potere di direzione del processo esecutivo, che si concreta nel compimento della serie successiva e coordinata degli atti che lo costituiscono, e cioè nel compimento diretto di atti esecutivi e nell'ordine, ad altri impartito, di compimento di atti esecutivi, nonché nel successivo controllo della legittimità ed opportunità degli atti compiuti, con il conseguente esercizio del potere soppressivo e sostitutivo, contenuto nell'ambito e nei limiti segnati dalle norme di rito che disciplinano il processo esecutivo. Conseguentemente, nell'ipotesi in cui la vendita del compendio pignorato sia viziata da illegittimità, il giudice dell'esecuzione può dichiarare la nullità e disporre l'esecuzione di una nuova vendita, stabilendo come prezzo base il valore attribuito dall'ufficiale giudiziario ai beni pignorati nel verbale di pignoramento.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5697 del 22 dicembre 1977)