Articolo 491 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Inizio dell'espropriazione

Dispositivo

Note

(1) L'eccezione indicata dalla norma in commento di cui all'art. 502 si riferisce all'esecuzione sui beni mobili garantiti da pegno o, eccezionalmente, da ipoteca. In questi casi, non è necessario il pignoramento poiché i beni, per effetto della garanzia che grava su di essi, sono già sottratti alla disponibilità del debitore e destinati alla soddisfazione del credito.

(2) La richiesta di pignoramento consiste in un atto di esecuzione e, pertanto, può essere fatta dal creditore personalmente, non necessitando l'attività di un procuratore. E' bene ricordare che il pignoramento compiuto prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notifica del precetto è affetto da nullità e perde efficacia se dal suo compimento trascorrono novanta giorni senza che venga richiesta l'assegnazione o la vendita del bene.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 61/2014

2Cass. civ. n. 1687/2012

3Cass. civ. n. 24646/2011

4Cass. civ. n. 8298/2011

5Cass. civ. n. 5529/2011

6Cass. civ. n. 20836/2006

7Cass. civ. n. 5910/2006

8Cass. civ. n. 3998/2006

9Cass. civ. n. 711/2006

10Cass. civ. n. 4595/1976