Articolo 492 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

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Dispositivo

Note

(1) Articolo aggiunto dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162.

(2) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dal D. L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, nella L.6 agosto 2015, n. 132.

(3) Periodo aggiunto dal D. L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, nella L.6 agosto 2015, n. 132.

(4) Disposizione riformulata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

(5) Il comma 10 è stato modificato dall'art. 3, comma 7, lettera h) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".