Articolo 499 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Intervento

Dispositivo

Note

(1) L'attuale formulazione della norma in commento è dettata dal D.L. 35/2005, convertito nella Legge n.263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.In seguito a tale modifica, sono soggetti legittimati ad intervenire i creditori che vantano, nei confronti del debitore, uncredito risultante da un titolo esecutivo; quelli che, al momento del pignoramento, avevano eseguito unsequestro sui beni pignoratio avevano sui beni pignorati undiritto di pegnoo undiritto di prelazione risultante dai pubblici registri. Ancora, possono intervenire coloro che, al momento del pignoramento, eranocreditori di una somma di denaro risultante dalle scritture contabili obbligatorie.

(2) Nonostante la norma indichi che il ricorso vada depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, parte della dottrina ritiene che l'intervento possa essere effettuato anche oralmente in udienza. Il ricorso deve comunque contenere tutti gli elementi indicati nel secondo comma della norma in commento.Nel caso in cui il creditore interveniente sia privo di titolo esecutivo dovrà notificare al debitore, entro 10 giorni dal deposito del ricorso, copia del ricorso e dell'estratto autentico notarile attestante il credito, se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di questa. Tale copia dovrà poi essere depositata in cancelleria.

(3) Il creditore interveniente deve indicare il credito vantato caratterizzato dagli elementi necessari dello stesso, quali certezza, liquidità ed esigibilità. Si tratta, infatti, di elementi necessari nell'espropriazione mobiliare e in quella presso terzi. Diversamente, nell'espropriazione immobiliare non è necessaria l'esigibilità del credito e possono, quindi, intervenire anche i creditori il cui diritto sia sottoposto a termine o condizione. Infatti, se non si ammettesse l'intervento di un creditore per la mancanza di tale requisito la sua garanzia andrebbe perduta a causa dell'effetto purgativo della vendita.Infine, la dichiarazione di residenza e l'elezione di domicilio servono ad individuare il luogo in cui devono farsi le notificazioni ai creditori intervenuti.

(4) All'udienza a cui il comma in esame si riferisce, il debitore dovrà rendere la dichiarazione sui crediti senza titolo, affinché questi possano essere classificati ai fini del riparto o formino oggetto di accantonamento.Nell'ipotesi in cui il debitore non compaia i crediti si intendono riconosciuti ai fini dell'esecuzione in corso. I crediti riconosciuti partecipano alla distribuzione, mentre quelli contestati vengono accantonati previa sia richiesta del creditore sia dimostrazione di aver proposto, entro i trenta giorni successiva all'udienza, l'azione per accertare la formazione del titolo esecutivo o di aver già proposto l'azione. Pertanto, la norma affida ad una semplice dichiarazione del debitore, sfornita di qualunque principio di prova, la sorte dei crediti.Se, infatti, i crediti vengono contestati, tutti gli interventi senza titolo perdono il diritto al concorso e acquistano quello all'accantonamento e la distribuzione avverrà in favore dei soli intervenuti muniti di titolo.

Massime giurisprudenziali (11)

1Cass. civ. n. 14602/2020

2Cass. civ. n. 17441/2019

3Cass. civ. n. 13163/2017

4Cass. civ. n. 19396/2016

5Cass. civ. n. 9011/2015

6Cass. civ. n. 26929/2014

7Cass. civ. n. 23145/2014

8Cass. civ. n. 3656/2013

9Cass. civ. n. 6885/2008

10Cass. civ. n. 15219/2005

11Cass. civ. n. 4525/1998