Articolo 500 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Effetti dell'intervento

Dispositivo

Note

(1) Questo articolo è stato cosìì modificato dal D.L. 35/2005 e dalla legge 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006. Il diritto alla distribuzione spetta a tutti i creditori intervenuti tempestivamente (v.499), sia che siano muniti sia che siano privi di titolo esecutivo. Diversamente, i creditori non muniti di titolo esecutivo ed intervenuti tardivamente, possono soltanto partecipare alla distribuzione del ricavato che residua successivamente alla soddisfazione dei creditori privilegiati e di quelli chirografari intervenuti tempestivamente.

(2) Il diritto di partecipare all'espropriazione compete ai creditori intervenuti tempestivamente, e si sostanzia nel diritto a essere sentiti e a proporre al giudice le proprie istanze e osservazioni. Ad esempio, tale diritto può essere esercitato, in caso di conversione del pignoramento o di riduzione del pignoramento (si vedano gli artt.495 e496 c.p.c.).

(3) I creditori muniti di titolo esecutivo ed intervenuti tempestivamente sono i soli a cui è riconosciuto per legge il diritto di provocare i singoli atti del processo esecutivo. Sono atti di impulso l'istanza di vendita, l'istanza di assegnazione e ancora la richiesta di distribuzione del ricavato. Diversa è la invece l'opinione della giurisprudenza, la quale attribuisce tale diritto anche ai creditori, muniti di titolo esecutivo, intervenuti tardivamente, sulla considerazione che, quanto alla possibilità di rinuncia, l'art. 629, primo comma, non distingue tra creditori tempestivi muniti o privi di titolo.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 26929/2014

2Cass. civ. n. 18227/2014

3Cass. civ. n. 61/2014

4Cass. civ. n. 427/1978