Articolo 523 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Unione di pignoramenti

Dispositivo

L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le operazioni insieme con lui. Essi redigono unico processo verbale (1) (2).

Note

(1) L'ipotesi disciplinata dalla norma in esame deve essere tenuta distinta da quella prevista dall'art. 493, che prevede un unico pignoramento posto in essere da più creditori. Diversamente, l'articolo 523 c.p.c. disciplina il caso di due distinti pignoramenti che sono collegati solo dal fatto che un ufficiale giudiziario, trovando un pignoramento già iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le operazioni con lui.

(2) Il fatto di considerare che la norma de quo si riferisca due pignoramenti eseguiti contemporaneamente comporta che pur essendo unico il verbale, la nullità di uno dei due pignoramenti non travolge anche l'altro.