Articolo 524 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Pignoramento successivo

Dispositivo

Note

(1) L'ufficiale giudiziario può venire a conoscenza del precedente pignoramento in qualunque modo, ad esempio, mediante una dichiarazione dell'esecutato o del custode. Deve dare atto della presenza del pignoramento già in atto nel verbale, indicando i beni già colpiti dal vincolo esecutivo quando non vi siano altri beni pignorabili. Diversamente, qualora vi siano altri beni pignorabili, dovrà descrivere quelli pignorati nel verbale e procedere al pignoramento degli altri beni, nominando un custode per gli ulteriori beni.

(2) L'udienza a cui la norma si riferisce è quella fissata per l'autorizzazione alla vendita o per l'assegnazione. Pertanto, il pignoramento successivo risulta tempestivo se ancora non c'è stata detta udienza. In questo caso, il processo esecutivo si svolgerà in forma unitaria, pur restando ogni pignoramento autonomo dall'altro.Il cancelliere ne dà notizia al primo creditore pignorante del verificarsi di un pignoramento successivo tempestivo tramite l'inserimento dei documenti relativi al pignoramento successivo nel fascicolo del primo pignoramento. L'omissione di tale avviso produce una mera irregolarità del pignoramento che il primo creditore procedente potrà far valere con l'opposizione ex art. 617.

(3) In caso di pignoramento successivo tardivo, si verifica la riunione dei procedimenti solamente nel caso in cui il secondo pignoramento abbia colpito gli stessi beni del primo. Tale pignoramento equivale ad un intervento tardivo per i beni colpiti dal primo pignoramento, con la conseguenza che il creditore potrà soddisfarsi solo sull'eventuale residuo del ricavato e gli saranno preclusi i poteri di impulso nell'ambito del processo esecutivo relativo al precedente pignoramento, cosicché la rinuncia agli atti del creditore primo pignorante produrrà l'estinzione dell'intero processo esecutivo.

(4) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 3, comma 7, lettera m) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 20595/2010

2Cass. civ. n. 23847/2008

3Cass. civ. n. 3130/1987

4Cass. civ. n. 4713/1983

5Cass. civ. n. 1703/1973

6Cass. civ. n. 548/1973