Articolo 529 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Istanza di assegnazione o di vendita

Dispositivo

Note

(1) Il termine a cui la norma in esame si riferisce è quello di 10 giorni che devono necessariamente trascorrere dal pignoramento per potere proporre l'istanza di vendita o quella di assegnazione. Si tratta di un termine abbreviabile solamente nel caso in cui si debba chiedere la vendita o l'assegnazione di beni deteriorabili.L'istanza di vendita o di assegnazione può assumere la forma del ricorso scritto, nel quale deve essere specificato chiaramente il provvedimento che si richiede oppure può essere anche espressa oralmente in udienza.

(2) Solo i creditori che sono intervenuti tempestivamente possano chiedere la distribuzione del denaro o la vendita dei beni pignorati.

(3) Unitamente al ricorso ed al certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui beni mobili pignorati, è bene precisare che il creditore deve dar prova di aver notificato a tutti i creditori iscritti l'avviso previsto dall'art. 498. In mancanza il giudice è impossibilitato a disporre la vendita o l'assegnazione.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 1776/1975