Articolo 529 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Istanza di assegnazione o di vendita
Dispositivo
Decorso il termine di cui all'articolo [501] (1), il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni [530], [685] (2).
Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l'assegnazione [505].
Al ricorso si deve unire il certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati [c.c. [2684], [2688] (3).
Note
(1) Il termine a cui la norma in esame si riferisce è quello di 10 giorni che devono necessariamente trascorrere dal pignoramento per potere proporre l'istanza di vendita o quella di assegnazione. Si tratta di un termine abbreviabile solamente nel caso in cui si debba chiedere la vendita o l'assegnazione di beni deteriorabili.L'istanza di vendita o di assegnazione può assumere la forma del ricorso scritto, nel quale deve essere specificato chiaramente il provvedimento che si richiede oppure può essere anche espressa oralmente in udienza.
(2) Solo i creditori che sono intervenuti tempestivamente possano chiedere la distribuzione del denaro o la vendita dei beni pignorati.
(3) Unitamente al ricorso ed al certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui beni mobili pignorati, è bene precisare che il creditore deve dar prova di aver notificato a tutti i creditori iscritti l'avviso previsto dall'art. 498. In mancanza il giudice è impossibilitato a disporre la vendita o l'assegnazione.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 1776/1975
Il debitore esecutato ha interesse al regolare svolgimento della esecuzione e, in particolare, alla realizzazione del giusto prezzo del bene pignorato; è pertanto legittimato ad opporsi al provvedimento con il quale il bene staggito sia stato assegnato al creditore senza che sia stato esperito alcun tentativo di vendita, al di fuori delle tassative ipotesi di cui all'art. 529 c.p.c. (titoli di credito, o cose con valore risultante dai listini di borsa o di mercato).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1776 del 7 maggio 1975)