Articolo 530 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita

Dispositivo

Note

(1) La parola «pretore» è stata sostituita dalle parole «giudice dell'esecuzione», ai sensi dell'art. 93, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Per la soppressione dell'ufficio del pretore si confronti l'art. 8 del c.p.c..

(2) L'udienza fissata dal giudice per l'audizione delle parti rappresenta un momento della procedimento esecutivo assai rilevante per i creditori, ovvero segna il momento preclusivo per l'intervento tempestivo e costituisce, inoltre, il termine ultimo entro il quale, a pena di decadenza, devono essere proposte le opposizioni agli atti esecutivi.

(3) La decadenza a cui si riferisce la norma non può sanare le nullità insanabili o quelle rilevabili d'ufficio né le nullità del procedimento di vendita.

(4) Il comma in analisi si riferisce allapiccola espropriazione mobiliareche, a seguito della riforma del 2005, può aversi quando si procede per un credito che non superi i ventimila euro. Si tratta di una procedura caratterizzata da una maggiore semplicità e speditezza rispetto alle disposizioni generali (v.525).

(5) Gli ultimi due commi sono stati introdotti dal Decreto Legge 29.12.2009 n° 193, convertito nella Legge 22.02.2010 n° 24.

(6) Comma aggiunto dall'art. 4 D. L. 29 dicembre 2009, n. 193, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 22 febbraio 2010, n. 24, con decorrenza dal 27 febbraio 2010, è stato così modificato dall'art. 13, D.L. 27 giugno 2015, n. 83 con decorrenza dal 27 giugno 2015 ed applicazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall’articolo 161-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, convertito dalla L. 06 agosto 2015, n. 132, con decorrenza dal 21 agosto 2015.

(7) Comma aggiunto dall'art. 13 D. L. 27 giugno 2015, n. 83 con applicazione anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, convertito in legge dalla L. 06 agosto 2015, n. 132 con decorrenza dal 21 agosto 2015.

(8) Comma 6 così sostituitoexart. 48 comma 1, D. L. 24/06/2014 n. 90, convertito in Legge 11/08/2014 n. 114, con applicazione alle vendite disposte a decorrere dal 30° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 937/2012

2Cass. civ. n. 13824/2010

3Cass. civ. n. 7166/1997

4Cass. civ. n. 1164/1996

5Cass. civ. n. 3130/1987

6Cass. civ. n. 2880/1979

7Cass. civ. n. 3901/1977

8Cass. civ. n. 548/1973